Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 13646 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, resa sulla base dell’intervenuta ammissione a una nuova procedura, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo prende atto di tale dichiarazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito della controversia. La compensazione delle spese di lite consegue all’esito in rito del giudizio, tenuto conto della natura della pronuncia e dell’assenza di opposizione della parte resistente.
Il Fatto
Una società, titolare di un’azienda agricola, aveva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva disposto l’esclusione della sua richiesta di ammissione ai contributi previsti dall’avviso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21.07.2023, relativo alla misura del cd. “Parco Agrisolare”, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 82,5 kW.
La società aveva contestato l’esclusione, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, tra cui le note istruttorie del GSE e gli elenchi dei soggetti ammessi al finanziamento per il secondo e terzo avviso con fondi del PNRR. Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in ragione dell’intervenuta ammissione a una nuova procedura.
La Motivazione del Giudice
Il Tribunale, valutata la dichiarazione della parte ricorrente e richiamato il principio dispositivo, ha ritenuto di prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. La circostanza che l’azienda agricola fosse stata ammessa a una nuova procedura ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione nel merito della domanda originaria.
Il Collegio ha pertanto applicato l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La pronuncia di rito prescinde dall’esame delle censure formulate avverso il provvedimento di esclusione.
In ordine alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, tenuto conto dell’esito in rito della controversia e in assenza di opposizione della parte resistente. La sentenza conclude con l’ordine di esecuzione della pronuncia da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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