Carta docente, ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1068 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento solo parziale del giudicato — che abbia riguardato la sola liquidazione delle spese legali e non il capitale riconosciuto a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente — integra la mancata esecuzione della sentenza e legittima l’accoglimento dell’istanza di nomina di un commissario ad acta. La circostanza che l’Amministrazione abbia sollecitato i propri uffici all’esecuzione integrale, senza indicare una soluzione tempestiva, non esclude il pericolo di inerzia. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo a liquidazione di compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 507/2024 del 6 aprile 2024, il riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Non essendo intervenuta l’esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha provveduto alla sola liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il giudicato è invece rimasto ineseguito quanto al riconoscimento del capitale: l’ottemperanza intervenuta è dunque parziale e non satisfattiva dell’obbligazione principale.
La difesa erariale ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento. Il TAR ritiene tuttavia che tale iniziativa non offra utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia e non sia idonea a escludere il rischio di ulteriore inerzia.
Alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio accoglie quindi l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita del giudicato. Quale commissario è individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio.
Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura della Amministrazione debitrice, non si procede alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della serialità della causa.
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Nota della Redazione
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