Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse da dichiarazione della parte (TAR Lazio n. 12178 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano gli atti di assegnazione della zona di caccia n. 48, distretto 6 dell’Ambito Territoriale di Caccia Rieti 1, per la stagione venatoria 2022/2023, contestando la mancata declaratoria di decadenza della squadra controinteressata per il mancato raggiungimento del numero minimo di battute e di capi abbattuti. L’interesse azionato concerneva non solo l’assegnazione della zona contesa per la stagione in corso, ma anche gli effetti premiali che la permanenza della squadra nella medesima zona avrebbe comportato nelle stagioni successive, secondo il meccanismo di punteggi previsto dall’art. 7, comma 4, del Disciplinare regionale.
Si costituivano le amministrazioni intimate e il controinteressato. In prossimità dell’udienza, il 14 maggio 2026, i ricorrenti depositavano memoria con cui dichiaravano di non avere più interesse al ricorso, in quanto la squadra di caccia facente capo ai medesimi si era nel frattempo definitivamente sciolta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, nel processo amministrativo, il ricorrente mantiene sino al momento della decisione la piena disponibilità dell’azione e può quindi manifestare la volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio.
La Corte ha precisato che, in presenza di una espressa dichiarazione in tal senso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né attivarsi d’ufficio, né compiere valutazioni sostitutive di quelle spettanti alla parte circa la permanenza dell’interesse ad agire. L’unico potere riconosciuto è quello di adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, prendendo atto della cessazione della materia del contendere in senso lato.
A sostegno di tale impostazione, il Collegio ha citato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4033, secondo cui la dichiarazione di non interesse provoca la presa d’atto del giudice, il quale è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese in ragione della definizione in rito del giudizio e del suo andamento complessivo.
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Nota della Redazione
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