Carta docente ai precari: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 144 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato. Alla scadenza infruttuosa, su istanza di parte, nomina commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione resistente, senza compenso, applicando in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i soli decreti di equa riparazione. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti precari, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in loro favore della Carta docente e all’assegnazione dei relativi importi, con interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici indicati.

Il titolo, pubblicato e notificato, era passato in giudicato senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. Di qui il ricorso per ottemperanza, fondato sull’art. 114 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione intimata è ordina­ta a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero resistente, con facoltà di delega. Nessun compenso è riconosciuto, trattandosi di dirigente dello stesso plesso ministeriale.

Il Collegio motiva l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 — introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015 — ancorché dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, richiamando plurimi precedenti conformi.

Il giudice disporre altresì la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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