Ottemperanza alla Carta Docente e commissario ad acta per il pagamento (TAR Sicilia n. 140 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo e nominando, in caso di inutile decorso, un commissario ad acta. Quando il commissario è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico è obbligatorio e non dà diritto ad alcun compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla Carta Docente, di importo annuo pari a 500,00 euro, per l’anno scolastico 2020/2021, con condanna del Ministero all’emissione della carta e all’accredito della somma, oltre interessi e rivalutazione.
Il titolo non è stato eseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolastico regionale, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario in caso di inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata data prova.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo azionato.
In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso. Il Collegio motiva richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, e richiama sul punto propri precedenti e di altri TAR.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando la giurisprudenza amministrativa. Il commissario deve depositare gli atti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.
È inoltre disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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