Ottemperanza al giudicato sull’accredito della Carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1512 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme è accolto quando il titolo sia divenuto definitivo, sia stato ritualmente notificato e sia inutilmente decorso il termine di art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omissione dell’ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine, e per l’ipotesi di inutile decorso nomina sin d’ora un commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, l’importo di euro 500,00 a ciascuno, quale contributo per la formazione riferito all’anno scolastico 2023-2024.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso, inoltre, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risulta contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.

Va dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, accreditando sulla carta elettronica le somme liquidate in favore dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del predetto D.M., e ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla Difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Collegio manda infine alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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