Carta docenti, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1090 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato con sentenza passata in giudicato, va eseguito dall’Amministrazione nel termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta, non costituendo la carta docenti un corrispettivo, bensì un contributo per la formazione. I compensi del commissario restano a carico dell’Amministrazione inadempiente, perché compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. La pronuncia era passata in giudicato.
Notificata la sentenza, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza è stata notificata all’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata, completa dell’indicazione del codice fiscale e delle annualità di riferimento, secondo le istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale, ed è passata in giudicato come da attestazione. È quindi decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica.
Stante il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso fondato sull’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accolto. Il Ministero deve eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione a cura di parte ricorrente.
Il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il commissario ad acta in un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, perché dia esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, entro i successivi sessanta giorni.
Quanto ai compensi, il Collegio osserva che essi restano a carico dell’Amministrazione inadempiente. La regola dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015 e dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a propri precedenti conformi.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. La fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla carta docenti, che non costituisce un corrispettivo ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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