Errore di fatto revocatorio escluso se la questione fu punto controverso (Cons. Stato n. 6565 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. presuppone l’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo, per cui il giudice suppone esistente un fatto che non lo è, o esclude un fatto che esiste per certo. Non integra l’errore di fatto la valutazione del materiale probatorio, il cui esito inesatto costituisce errore di giudizio, estraneo alla fattispecie revocatoria. L’inammissibilità della revocazione è inoltre confermata quando la questione dedotta ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha espressamente pronunciato, poiché l’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. esclude il rimedio in tale ipotesi.

Il Fatto

Una società ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello di altra società, aveva annullato l’aggiudicazione disposta in suo favore e accertato l’obbligo dell’amministrazione di valutare la conformità del prodotto offerto già in sede di gara.

La ricorrente ha dedotto l’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza aveva supposto un fatto inesistente, ossia l’obbligo per i concorrenti di presentare un campione fisico o una scheda tecnica del prodotto. La stazione appaltante si è costituita a sostegno della ricorrente; la società appellante vittoriosa ha resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla nozione consolidata di errore revocatorio. Esso ha per oggetto un fatto supposto esistente quando non lo è, oppure escluso quando esiste per certo, in ragione dell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo. Dal fatto assunto a conoscenza del giudice scaturisce di norma un giudizio che, inficiato dal precedente errore, risulta anch’esso inesatto; proprio in ciò si coglie la decisività dell’errore.

La Corte richiama un proprio precedente (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2470) e ricorda che la questione prospettata come errore di fatto non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

Verificati gli atti, la sentenza impugnata aveva correttamente ricostruito il contenuto del disciplinare di gara e del capitolato speciale, richiamando proprio le clausole invocate dalla ricorrente. Il giudice ha quindi pienamente percepito il contenuto degli atti e dei documenti: l’asserito errore di fatto non sussiste. In ogni caso, trattandosi di valutazione del fatto e non di mancata percezione della sua esistenza o inesistenza, la doglianza fuoriesce dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che non può fondarsi su un errore di giudizio.

La Corte aggiunge che la questione sollevata è stata ampiamente trattata nella sentenza, per i profili di fatto e di diritto. Le censure della ricorrente costituiscono pertanto punti controversi sui quali la sentenza ebbe a pronunciare, con ulteriore esclusione del rimedio. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese, la regola della soccombenza viene applicata anche nei confronti della stazione appaltante costituitasi a sostegno della ricorrente, richiamando Cass., sez. III civ., ord. 24 aprile 2025, n. 10786: chi interviene facendo propria la posizione di una parte assume una posizione attiva di contrasto e resta soggetto al principio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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