Sanatoria paesaggistica esclusa per incremento volumetrico in area vincolata (TAR Calabria n. 1096 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico la compatibilità paesaggistica può essere accordata solo per opere che non comportino aumento di superficie utile o di volume, ovvero per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Un abuso comportante nuove superfici e nuova volumetria non è sanabile, indipendentemente dal carattere non assoluto del vincolo. La dichiarazione di inammissibilità dell’istanza costituisce, in tal caso, atto di natura vincolata, con conseguente irrilevanza della mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, operando l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il principio di valutazione unitaria dell’abuso impone di estendere il giudizio di non sanabilità alle altre opere abusive funzionalmente collegate insistente sulla stessa area.
Il Fatto
Il ricorrente realizzava, su un terreno di sua proprietà ricadente in area paesaggisticamente vincolata ex lege, l’ampliamento di un chiosco adibito a bar, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica. Chiedeva quindi al Comune di accedere al condono edilizio e, per le medesime opere, l’accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria.
Con due note regionali, rispettivamente del 6 marzo 2020 e del 22 settembre 2021, l’Amministrazione dichiarava l’inammissibilità delle istanze con contestuale archiviazione dei procedimenti, richiamando il corredo documentale incompleto e la non sanabilità dell’incremento volumetrico realizzato. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’omessa richiesta del parere della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, risultando il ricorso infondato nel merito. Le censure non possono condurre all’annullamento degli atti impugnati.
Sul primo motivo, la documentazione mancante era stata richiesta al Comune, che non vi aveva ottemperato; il ricorrente non ha depositato gli atti integrativi nemmeno in giudizio. Sul piano sostanziale, l’ampliamento del chiosco-bar non rientra tra gli illeciti di carattere esclusivamente formale per i quali l’art. 1, comma 36, legge n. 308/2004 ammette la sanatoria: la scheda allegata alla domanda indica un volume di 417 metri cubi per 139 metri quadrati di superficie. L’abuso non presentava i requisiti di ammissibilità al condono.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se di carattere minore, senza aumento di superficie e volume. Ne deriva la natura vincolata dell’inammissibilità dichiarata dalla Regione, con conseguente irrilevanza della dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, operando l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Quanto alla seconda nota, la Corte applica il principio di valutazione unitaria dell’abuso: sulla stessa superficie vincolata sussisteva un illecito non sanabile, e tale natura si estendeva all’ulteriore illecito oggetto della seconda istanza.
Il secondo motivo è infondato perché, rispetto agli atti a contenuto vincolato, è ammessa l’integrazione postuma della motivazione. Il terzo motivo è parimenti infondato: in presenza di un’istanza carente dei presupposti di sanatoria, legittimamente si ometteva la trasmissione alla Soprintendenza, prevista dalla D.G.R. n. 393/2009 solo ove fosse stata ritenuta l’ammissibilità. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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