D.A.Spo: cessazione degli effetti e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 8399 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio determina una pronuncia di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo che regola il processo. Tale esito ricorre quando il provvedimento impugnato abbia cessato di produrre effetti nel corso del giudizio, come nel caso di un D.A.Spo il cui periodo di efficacia sia interamente decorso alla data dell’udienza di discussione. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame nel merito delle censure dedotte, restando assorbita ogni questione relativa alla legittimità del provvedimento. Le spese di lite possono essere compensate qualora l’amministrazione intimata si sia costituita soltanto formalmente.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Roma aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo), della durata di tre anni, emesso dal Questore di Roma.

L’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento veniva respinta con ordinanza rimasta inappellata. In vista dell’udienza pubblica di discussione del merito, il ricorrente depositava una nota con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo il provvedimento impugnato cessato di produrre effetti inibitori.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa la cessazione degli effetti del D.A.Spo, intervenuta prima della decisione del gravame. Tale circostanza ha integrato gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, imponendo al Collegio una pronuncia di improcedibilità in conformità al principio dispositivo.

La pronuncia si fonda sulla natura strumentale dell’interesse al ricorso, che deve permanere fino al momento della decisione. Quando l’atto impugnato ha esaurito la propria efficacia, la definizione del giudizio non può più produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha altresì compensato le spese di lite, ritenendo equo tale regolamento in ragione della costituzione soltanto formale dell’amministrazione intimata, che non aveva svolto attività difensiva sostanziale.

La sentenza, resa in forma semplificata, non entra nel merito delle censure dedotte avverso i presupposti del D.A.Spo, che restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *