La pagina web ministeriale non è condizione di procedibilità dell’ottemperanza (TAR Veneto n. 720 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura telematica che l’amministrazione predisponga per l’erogazione di un contributo, quando sia priva di base legislativa e abbia valenza meramente interna agli uffici, non costituisce condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. né integra misura satisfattoria del credito accertato dal giudice ordinario. Il credito liquidato con sentenza passata in giudicato si estingue esclusivamente con l’esatta erogazione della prestazione oggetto del capo condannatorio. L’inerzia dell’amministrazione debitrice, protratta oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, nel quale aveva prestato servizio a tempo determinato, e aveva condannato l’amministrazione al pagamento del relativo importo tramite il sistema della carta elettronica.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, la ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio e ha chiesto l’attivazione della carta con l’accredito della somma, oltre alla nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi, ha sostenuto di aver ottemperato mediante l’attivazione di una pagina web dedicata, sulla quale ha addossato alla ricorrente l’onere di dimostrare l’esito infruttuoso della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito il quadro dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che la consente per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Ha verificato la regolarità della notifica del titolo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha eliminato la necessità di apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Il Collegio ha accertato l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia, documentato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Il nodo centrale è stato risolto respingendo la tesi difensiva del Ministero. La procedura telematica descritta dal resistente, diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non è prevista da alcuna disposizione di legge. Da ciò discende la sua estraneità alla struttura del giudizio di ottemperanza: essa non può essere considerata condizione di procedibilità né misura satisfattoria del credito riconosciuto dal giudice ordinario. Il credito, ha precisato il Tribunale, può estinguersi solo tramite il rilascio della carta elettronica con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio.
Accertata come circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, attivando la carta e versandovi l’importo dovuto. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un Commissario ad acta nell’ulteriore termine di 60 giorni, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, e che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese sono state liquidate secondo i valori tabellari, ridotti della metà per il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.
Nota della Redazione
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