Rinuncia al ricorso e revoca del nomenclatore regionale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 333 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte ricorrente e confermata in udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c, cod. proc. amm., senza che il collegio debba pronunciarsi sul merito delle censure proposte. L’estinzione consegue alla manifestazione di volontà della parte di non proseguire nell’azione, la quale può intervenire in ogni stato e grado del processo e non richiede l’accoglimento nel merito. La compensazione delle spese di lite trova fondamento nell’accordo tra le parti e nella sopravvenienza di fatti nuovi, quali l’annullamento dell’atto presupposto e l’avvio di un procedimento di revisione da parte dell’amministrazione, che rendono equo non addossare gli oneri processuali a nessuna delle parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di numerose società operanti nel settore sanitario e diagnostico, della delibera della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1924 del 13 dicembre 2024, recante il nuovo nomenclatore regionale in recepimento del nomenclatore nazionale di cui al decreto interministeriale n. 272/2024. Le ricorrenti contestavano specificamente le prestazioni e le relative tariffe regionali indicate nell’allegato 1 alla delibera, chiedendone l’annullamento per i profili di illegittimità derivanti dall’atto presupposto.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il TAR Lazio annullava il decreto ministeriale n. 272/2024, venendo meno il fondamento normativo nazionale del nomenclatore regionale impugnato. Inoltre, l’amministrazione regionale avviava un procedimento di revisione delle tariffe oggetto di gravame.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata il 7 luglio 2026 e depositata il successivo 14 luglio, con cui la parte ricorrente ha espressamente fondato la propria scelta sulle sopravvenute sentenze del TAR Lazio e sulle interlocuzioni con l’amministrazione regionale. La rinuncia è stata confermata oralmente dal difensore della parte ricorrente in udienza.
In applicazione dell’art. 35, co. 2, lett. c, cod. proc. amm., il tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare il merito delle censure. Tale pronuncia costituisce un atto dovuto in presenza di una volontà abdicativa dell’azione chiaramente espressa, non essendo configurabile alcun interesse pubblico o delle altre parti a una decisione di merito.
Quanto alle spese di lite, il collegio ha recepito l’accordo intervenuto tra le parti, disponendone la compensazione. Tale statuizione appare coerente con il contesto processuale, caratterizzato da sopravvenienze oggettive — l’annullamento dell’atto presupposto — che hanno reso ragionevole e non defatigatoria la scelta della parte ricorrente di rinunciare al giudizio.
La pronuncia si è quindi limitata a dare atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione, con conseguente ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo la previsione dell’art. 84 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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