Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 334 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non vi abbia provveduto nel termine. Il titolo esecutivo ritualmente notificato, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, fonda l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. L’accoglimento comporta la fissazione di un termine e la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le penalità di mora presuppongono una richiesta della parte e una inottemperanza ulteriore rispetto ai termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione a provvedere per un totale di € 1.500,00, oltre spese di lite.
La ricorrente ha notificato regolarmente il titolo esecutivo, ma l’Amministrazione non ha adempiuto nel termine legale. Di qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda di ottemperanza muovendo dalla natura del titolo azionato. La ricorrente chiede di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, circostanza che integra il presupposto dell’azione.
Il titolo esecutivo risulta ritualmente notificato all’Amministrazione intimata. È decorso, dalla notifica, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia proceduto al pagamento delle somme dovute.
Il Collegio ha quindi ritenuto provato per tabulas il persistente inadempimento e ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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