Nessun rimborso per pagamento volontario su sito scommesse non autorizzato (ABF Collegio di Bari n. 1894 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita dal titolare della carta con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione è autorizzata e non rientra nel regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto dagli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 11/2010. La circostanza che il sito sul quale il pagamento è stato disposto non sia autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a operare in Italia non muta la qualificazione dell’operazione, se il cliente ha volontariamente impartito l’ordine. Una responsabilità concorrente dell’intermediario, su base di diritto comune, è configurabile solo quando emerga un apporto causale del prestatore alla frode, secondo le ipotesi individuate dai Collegi. In difetto di tale apporto, il ricorso è rigettato.

Il Fatto

Il ricorrente chiede all’Arbitro di accertare il diritto al rimborso di Euro 1.000,00, importo di un’operazione effettuata il 18 ottobre 2025 con la carta emessa dall’intermediario su un sito internet apparentemente di scommesse. Solo in seguito il cliente avrebbe scoperto che il gestore del sito non era autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a operare in Italia, disponendo di licenza valida unicamente in uno Stato estero.

Il ricorrente segnala che, nell’agosto 2025, aveva presentato reclamo per un addebito analogo, integralmente rimborsato dall’intermediario. Nel caso di specie, invece, la richiesta di rimborso era stata respinta e in sede di conciliazione l’intermediario aveva offerto a titolo transattivo Euro 250,00, somma ritenuta irrisoria. L’intermediario eccepisce che il pagamento è stato personalmente e volontariamente disposto dal cliente, correttamente autenticato in conformità alla SCA, registrato e contabilizzato, senza malfunzionamenti o compromissioni dei sistemi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da una dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in una PEC inviata in data 18 ottobre 2025 a un indirizzo riconducibile alla Polizia di Stato, nella quale il cliente afferma di avere effettuato la transazione tramite un gestore di portafoglio elettronico collegato alla propria carta sul sito in questione, lamentando di avere scoperto solo successivamente la mancanza di autorizzazione ADM.

A fronte delle controdeduzioni dell’intermediario, che ha eccepito l’inapplicabilità degli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 11/2010 perché il ricorrente non nega di avere autorizzato l’operazione né risulta che essa sia stata eseguita in modo non corretto, nelle repliche il cliente non ha mosso alcuna contestazione. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni delle parti risulta quindi che l’operazione è stata eseguita per intero dal ricorrente, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione.

Da qui la qualificazione: l’operazione deve considerarsi autorizzata e, per questo, non soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Il Collegio richiama sul punto le proprie precedenti decisioni nn. 5871/2025, 11080/2024, 7894/2024 e 5815/2024.

Il Collegio esamina poi, su base di diritto comune, l’eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario. Secondo le posizioni più recenti condivise dai Collegi, essa è configurabile quando dalla documentazione emerga un apporto causale del prestatore alla frode: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde del PSP, che impedisca all’utente di verificare in via preliminare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo degli indici di frode di cui all’art. 8 del D.M. 30.04.2007, n. 112, quando il cliente sia stato indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti e il blocco delle transazioni lo avrebbe reso consapevole della reale natura delle operazioni.

Nel caso in esame nessuna di tali ipotesi si è verificata, secondo la documentazione in atti e le dichiarazioni delle parti. Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento e viene rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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