Cancellazione segnalazioni negative in SIC solo oltre 36 mesi di conservazione (ABF Collegio di Bari n. 1895 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei sistemi di informazione creditizia le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate non oltre trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto oppure, in presenza di altre vicende rilevanti sul piano del pagamento, dalla data dell’ultimo aggiornamento, con il limite massimo di sessanta mesi dalla scadenza del rapporto. La segnalazione a sofferenza e la cessione del credito rientrano tra le vicende rilevanti da cui decorre il termine. L’aggiornamento periodico della segnalazione ancora in essere fa decorrere un nuovo termine, purché la posizione debitoria non sia estinta. La cancellazione disposta dall’Arbitro non integra di per sé prova del danno patrimoniale da mancato accesso al credito né del danno non patrimoniale da lesione reputazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, coobbligato di un prestito finalizzato concesso nel maggio 2018 da un intermediario poi incorporato per fusione nel resistente, lamenta la persistente e illecita conservazione di una segnalazione negativa nei SIC. Sostiene che la posizione sia estinta per effetto dell’assegnazione di somme in un pignoramento presso terzi e che i dati conservati non siano aggiornati, pertinenti e conformi ai termini del Codice di Condotta e del GDPR.

L’intermediario conferma la segnalazione a sofferenza, riferisce la decadenza dal beneficio del termine nel luglio 2019 e la classificazione a sofferenza nell’agosto 2021, e documenta i pagamenti ricevuti in sede esecutiva, con un residuo debito di Euro 14.431,22 al novembre 2025. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la doglianza sull’assenza di preavviso, formulata per la prima volta in sede di repliche: è tardiva e, comunque, la regolarità del preavviso ha già formato oggetto di accertamento in sede cautelare. Il thema decidendum resta circoscritto alla sola conservazione delle segnalazioni.

Nel merito, la tesi dell’estinzione del debito è infondata. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato all’intermediario l’importo corrispondente al quinto dello stipendio, “salvo esazione”, e i pagamenti periodici hanno solo ridotto l’esposizione, che resta pari a Euro 14.431,22. La posizione non è dunque estinta.

Il Collegio applica il par. 5 dell’All. 2 del Codice di Condotta, che fissa il termine di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento, con il tetto di sessanta mesi dalla scadenza del rapporto. Richiamando il proprio orientamento, qualifica come vicende rilevanti la segnalazione a sofferenza e la cessione del credito.

Le due segnalazioni in CRIF (EURISC) ed Experian, riferite all’intermediario originario, risultano illegittimamente mantenute: la prima reca l’ultimo aggiornamento al 31 luglio 2019 e il passaggio a sofferenza a luglio 2019; la seconda indica a giugno 2019 uno stato correlato alla decadenza dal beneficio del termine e alla cessione del credito. In entrambi i casi sono trascorsi oltre trentasei mesi. Il Collegio ne dispone la cancellazione.

Diversa sorte per la segnalazione dell’evento rilevante nel periodo “set-22-ago-25” effettuata dal resistente: il termine decorre dall’ultimo aggiornamento di agosto 2025 e maturerà nell’agosto 2028, ed è compatibile con il saldo debitorio documentato. La relativa domanda è respinta.

La domanda risarcitoria è rigettata per difetto di prova. Sul danno patrimoniale il ricorrente non dimostra il nesso causale tra diniego del credito e segnalazione; sul danno non patrimoniale, l’illegittimità fondata su ragioni esclusivamente procedurali non basta a integrare la lesione reputazionale. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di Euro 200,00 e al rimborso di Euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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