Segnalazioni in SIC legittime e cancellate: cessata la materia del contendere (ABF Collegio di Napoli n. 1882 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione delle segnalazioni in SIC disposta dall’intermediario nel corso del procedimento, pur in difetto del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del codice deontologico, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente alla tutela richiesta. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata per la prima volta in sede di repliche è irricevibile, perché amplia l’oggetto della domanda iniziale in violazione delle vigenti Disposizioni ABF. Nel merito essa è comunque infondata, poiché il difetto di preavviso non giustifica il ristoro del danno quando sia accertato il presupposto sostanziale della segnalazione, ossia l’inadempimento del cliente.
Il Fatto
Il ricorrente lamenta una segnalazione effettuata a proprio carico dall’intermediario senza il rispetto dell’obbligo di preavviso prescritto dall’art. 4, comma 7, del codice deontologico e chiede l’immediata cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati SIC.
L’intermediario si costituisce e precisa che le segnalazioni negative erano state effettuate in relazione a tardivi o mancati pagamenti delle rate del mutuo sottoscritto dal ricorrente, documentando il rapporto con l’estratto conto. Riferisce tuttavia di aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni, non avendo rinvenuto la copia della comunicazione di preavviso, e allega le visure aggiornate tratte dagli archivi Crif ed Experian, attestanti l’assenza di segnalazioni pregiudizievoli. Chiede quindi che la problematica sia ritenuta superata e che il ricorso sia rigettato nel merito. Nelle repliche il ricorrente introduce una domanda di equo ristoro per il danno non patrimoniale subito a causa della segnalazione illegittima; l’intermediario ne eccepisce l’infondatezza.
La motivazione del Collegio
La questione concerne la legittimità delle segnalazioni in Crif a carico del ricorrente, il quale non contesta il presupposto sostanziale delle medesime — che il Collegio ritiene peraltro provato dall’estratto conto — ma ne chiede la cancellazione per l’assenza del preavviso normativamente previsto.
Dagli atti risulta l’evidenza delle segnalazioni contestate: il ricorrente ha allegato una visura Crif aggiornata al 31/05/2025. In sede di controdeduzioni l’intermediario ha reso noto di aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni, pur sostanzialmente legittime, non avendo reperito la comunicazione di preavviso, e ha documentato l’avvenuta cancellazione con evidenze aggiornate al 10 ottobre 2025, riferite alla segnalazione del 30/09/2025, tratte dagli archivi Crif ed Experian.
Su queste basi il Collegio ritiene cessata la materia del contendere: la pretesa del ricorrente alla cancellazione è stata integralmente soddisfatta, e con essa è venuto meno l’interesse alla pronuncia.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la dichiara irricevibile perché avanzata soltanto in sede di repliche, in contrasto con le vigenti Disposizioni ABF, che precludono al ricorrente di ampliare in quella sede la domanda iniziale, richiamando la Sez. VI, par. 1. Nel merito la domanda è anche infondata alla luce del consolidato orientamento dell’Arbitro, che, pur in assenza del preavviso, esclude il ristoro dei danni quando sia sussistente il presupposto sostanziale della segnalazione, come accertato nel caso in esame.
Il Collegio, respinta ogni altra domanda, dichiara conseguentemente la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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