L’omessa pronuncia esige la totale pretermissione della domanda, non la mera mancanza di statuizione espressa (Cass. civ. Sez. 5 n. 13897 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è integrato dalla semplice mancanza di una espressa statuizione del giudice su una domanda o un’eccezione, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si riveli indispensabile per la soluzione del caso concreto. Il vizio non ricorre quando la decisione adottata, ancorché in assenza di una specifica argomentazione, comporti necessariamente il rigetto o la non esaminabilità della pretesa fatta valere dalla parte, dovendosi ritenere implicita la reiezione del motivo di impugnazione.
Il Fatto
All’esito di un controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava al contribuente un avviso di intimazione di pagamento relativo a una cartella concernente l’IRPEF per l’anno 2014. Il contribuente impugnava l’intimazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, eccependo la prescrizione del credito erariale e contestando l’idoneità dell’istanza di definizione agevolata, allegata dall’ufficio, a provare l’interruzione del termine prescrizionale.
Il ricorso veniva rigettato e l’appello proposto dal contribuente era parimenti respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione relativa all’idoneità probatoria degli atti interruttivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato l’unico motivo di ricorso incentrato sulla dedotta omessa pronuncia da parte del giudice d’appello. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse esaminato la censura riguardante l’inversione dell’onere della prova in relazione alla valutazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione, questione già sollevata in primo grado.
La Suprema Corte ha chiarito che, per configurare il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., non basta la mancanza di una espressa statuizione. È invece necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il vizio non sussiste quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere, ne comporti comunque il rigetto, pur in assenza di una specifica argomentazione sul punto.
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aderendo alla giurisprudenza consolidata, ha statuito che il credito erariale per la riscossione dell’imposta sui redditi è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., ritenendo implicitamente di rigettare le eccezioni del contribuente. Tale statuizione comporta necessariamente la reiezione della questione relativa all’idoneità degli atti interruttivi, rendendo insussistente il denunciato vizio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e alla corresponsione di somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.