Agevolazioni accise gasolio: la targa in fattura è requisito essenziale (Cass. civ. Sez. V n. 3082 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni sull’accisa del gasolio per autotrazione, l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000 prescrive l’indicazione in fattura della targa dell’automezzo rifornito quale requisito formale essenziale del beneficio, pur senza prevedere espressamente la decadenza in caso di omissione. La mancata indicazione della targa nella fattura di acquisto legittima l’Ufficio a disconoscere l’importo richiesto, non potendo sopperirvi l’indicazione delle targhe nelle dichiarazioni trimestrali predisposte dal contribuente. L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto agevolativo grava sul contribuente, che deve assolverlo mediante il mezzo di prova esclusivo della fattura completa dei dati identificativi del veicolo.

Il Fatto

Un contribuente richiedeva il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione per gli anni dal 2014 al 2018. L’Ufficio negava il rimborso e recuperava il credito d’imposta oggetto di indebita compensazione con un avviso di pagamento.

Il contribuente impugnava i provvedimenti dinanzi alla CTP di Brescia, che rigettava i ricorsi. La CTR della Lombardia rigettava l’appello, rilevando che le fatture di acquisto non contenevano l’indicazione delle targhe dei veicoli riforniti. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, sostenendo che la decadenza dal beneficio non era prevista da alcuna disposizione e non poteva desumersi da norme regolamentari. Aggiungeva che la mancata annotazione delle targhe in fattura dipendeva dal soggetto emittente, che le targhe erano comunque indicate nelle dichiarazioni trimestrali e che i veicoli erano di sua proprietà.

La Corte dichiara infondato il motivo. La norma non prevede espressamente la decadenza in caso di mancanza dell’indicazione, ma pone pur sempre uno specifico requisito formale, evidentemente non facoltativo, che il contribuente deve osservare per avvalersi del beneficio fiscale. La mancata indicazione della targa in fattura legittima pertanto l’Ufficio a disconoscerne il relativo importo, secondo un orientamento consolidato richiamato dal Collegio (Cass. n. 18361 del 2019; Cass. n. 18575 del 2021; Cass. n. 5994 del 2023; Cass. n. 23608 del 2024).

La disposizione agevolatrice esprime l’univoca volontà del legislatore di non consentire a chi non abbia osservato tutte le prescrizioni imposte di godere dei benefici previsti. In mancanza della targa viene meno la certezza sull’identità del veicolo effettivamente rifornito e, dunque, l’effettiva riferibilità del costo all’attività d’impresa, a prescindere dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture contabili, poiché l’adempimento, proprio perché di carattere eccezionale, non ammette equipollenti (Cass. n. 7072 del 2020).

La mancata contestazione sulla proprietà dei veicoli non assume rilievo, atteso che la ripresa riguarda la mancanza di prova che il rifornimento fosse destinato ai mezzi del contribuente. Trattandosi di fruizione di benefici agevolativi, l’onere della prova dei fatti costitutivi grava sul contribuente, che deve assolverlo mediante il mezzo di prova esclusivo della fattura di acquisto completa dei dati necessari a identificare il veicolo (Cass. n. 9562 del 2013).

All’incompletezza della fattura non può sopperire la mera indicazione delle targhe nelle dichiarazioni trimestrali di consumo. La finalità della previsione è quella di fornire un’attestazione proveniente da un terzo, disinteressato all’agevolazione e responsabile di quanto riportato in fattura circa l’individuazione del veicolo destinatario del rifornimento. La mancata indicazione delle targhe non può essere addebitata al fornitore, ricadendo sempre sul contribuente l’onere di vigilare sulla corretta compilazione della fattura. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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