Cartella da controllo automatizzato non nulla se l’avviso va al solo curatore (Cass. civ. Sez. V n. 5173 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 non può essere dichiarata nulla per il solo fatto che l’eventuale avviso ex art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 sia stato notificato alla sola curatela e non anche ai legali rappresentanti della società fallita. L’obbligo di contraddittorio preventivo non è la regola, ma l’eccezione, e sussiste solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in tal caso è onere del contribuente indicare quali fossero le incertezze e gli elementi che avrebbero condotto a una diversa attività di riscossione. La notifica del solo curatore non determina nullità o inesistenza dell’atto, ma incide sulla sua opponibilità al fallito tornato in bonis.
Il Fatto
Una società, dichiarata fallita nel giugno 2006, riceve una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006, per un importo complessivo di oltre settecentomila euro. La cartella scaturisce da controlli automatizzati su versamenti IVA e su compensazioni effettuate con crediti inesistenti.
Gli ex legali rappresentanti impugnano l’atto davanti alla giustizia tributaria. Il giudice di primo grado dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione. In appello la CGT di secondo grado della Sardegna accoglie l’impugnazione, riconosce la legittimazione degli ex rappresentanti stante l’inerzia della curatela e dichiara nulla la cartella per violazione del contraddittorio, non essendo mai stata inviata ai rappresentanti la comunicazione preventiva di irregolarità. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di legittimazione. Rileva che il fallimento si è chiuso con l’omologazione del concordato e che i controricorrenti risultano nuovamente organi della società tornata in bonis: la loro legittimazione sussiste.
Il primo motivo è infondato, perché l’atto di appello aveva effettivamente censurato l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui l’amministrazione non aveva onere di coinvolgere i rappresentanti nel procedimento impositivo.
Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 11287 del 2023: qualora i presupposti del rapporto tributario si siano formati prima del fallimento, il contribuente fallito cui sia notificato l’atto impositivo può impugnarlo ex art. 43 r.d. n. 267/1942 a condizione che il curatore si sia astenuto, assumendo un comportamento di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza che l’abbia determinata. Il decisum della CGT2 è conforme a tale principio.
Il quarto motivo è invece fondato. L’art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 impone l’invito al contraddittorio solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il controllo ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è di tipo documentale, senza margini interpretativi, e in caso di omessi o tardivi versamenti la comunicazione non è prescritta. Il contribuente che contesti la violazione ha l’onere di indicare le incertezze e gli elementi che avrebbero potuto condurre a diversa riscossione.
Anche il quinto motivo è fondato. La circostanza che una dichiarazione sia presentata dal curatore non implica che riguardi operazioni successive all’apertura della procedura: gli obblighi dichiarativi del curatore possono concernere anche operazioni anteriori, come nel caso dei modelli IVA 2006 e 2007. Sono quindi integrati i requisiti che legittimano i legali rappresentanti all’impugnazione.
Tuttavia, secondo la Corte, la notifica dell’avviso alla sola curatela non determina ipso iure la nullità della cartella. La questione attiene semmai all’opponibilità dell’atto alla società tornata in bonis, secondo il principio già affermato da Cass. n. 2857 del 2022 e ribadito da Cass. n. 21333 del 2024: la notifica al solo curatore comporta inefficacia e inopponibilità al fallito, non nullità. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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