Cartella esattoriale non firmata valida con motivazione interessi graduata (Cass. civ. Sez. V n. 6946 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non ne comporta l’invalidità, sia quando la cartella è redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, in origine analogico, sia trasmesso in forma digitale, sia quando sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale. La validità dell’atto non dipende dall’apposizione del sigillo, del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla sua inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto. In tema di notifica a mezzo PEC, è legittimo allegare al messaggio un documento informatico realizzato come copia per immagini di un documento in origine analogico. Quanto agli interessi, l’obbligo di motivazione della cartella va graduato, secondo il tipo di atto, tra richiamo dell’atto prodromico e indicazione della base normativa e della decorrenza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella esattoriale, notificata mediante posta elettronica certificata, con cui le era stato intimato il pagamento dell’Irap per l’anno 2012, oltre a sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era accolto, ritenendosi illegittima la cartella in quanto priva della firma digitale con estensione “p7m” e per la mancata attestazione di conformità all’originale.
La Commissione tributaria regionale accoglieva integralmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo equivalenti le firme digitali in CAdES e in PAdES e comunque raggiunto lo scopo dell’atto, insussistente la violazione dell’obbligo di motivazione sugli interessi e irrilevante l’omesso invio dell’invito bonario. La società contribuente proponeva allora ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, articolato in tre profili afferenti alla firma digitale e alla validità della notifica a mezzo PEC, è infondato nel suo primo profilo, con assorbimento dei restanti. La Corte richiama il principio per cui, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, in qualunque forma esso sia redatto e notificato, poiché la sua esistenza dipende dalla riferibilità all’organo titolare del potere di emetterlo e non dall’apposizione di un sigillo o di una firma leggibile. A norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, il modello approvato con decreto ministeriale non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo l’intestazione e l’indicazione della causale.
La Corte si pone in continuità con il precedente secondo cui, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. L’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, ammette la notifica a mezzo posta elettronica certificata, e il CAD distingue la “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” dal “duplicato informatico”. Il concessionario aveva inserito nel messaggio PEC un documento in formato PDF, realizzato mediante copia per immagini di una cartella composta in origine su carta: era dunque nella sua facoltà procedere così, senza che occorresse alcuna sottoscrizione.
È invece fondato il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione della cartella sulle modalità di calcolo degli interessi. Le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella, quando segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito e degli interessi, è congruamente motivata con il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori. Se invece costituisce il primo atto della pretesa per interessi, deve indicare l’importo, la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, limitandosi ad affermare che il contribuente conosceva i presupposti della pretesa, senza indagare sul tipo di cartella e sulla sua eventuale origine da controllo automatizzato.
Il terzo motivo è inammissibile. La cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo, salvo che la procedura non si limiti a rilevare meri errori materiali. La ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata e non chiarisce se il controllo abbia riscontrato errori materiali o apportato rettifiche. La sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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