Presunzione evasione capitali esteri non retroattiva ma utilizzabile come indizio (Cass. civ. Sez. V n. 6947 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale e non procedimentale. Ne consegue la sua inapplicabilità retroattiva agli anni di imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Tale irretroattività non preclude tuttavia all’Amministrazione finanziaria di valorizzare i medesimi fatti come presunzione semplice, in materia tributaria fondabile anche su un unico indizio, purché grave e preciso.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate contestava a una contribuente l’omesso versamento di imposte relative a redditi detenuti presso una banca svizzera, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, redatto all’esito dell’attività ispettiva derivante dalla sottrazione degli archivi informatici delle schede clienti dell’istituto estero, la c.d. lista Falciani. Con separato atto veniva irrogata una sanzione per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006.

La Commissione tributaria provinciale rigettava le impugnazioni. In appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva quella relativa all’avviso di accertamento, escludendo l’applicabilità della presunzione legale all’anno 2006 per la sua natura sostanziale, e rigettava quella relativa alle sanzioni. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte delimita il thema decidendum all’impugnazione dell’avviso di accertamento, poiché la pronuncia di rigetto sull’atto di irrogazione delle sanzioni non era stata fatta oggetto di ricorso incidentale dalla contribuente. Esamina poi il secondo motivo, che investe la qualificazione della presunzione come sostanziale o procedimentale.

Il Collegio richiama il precedente Cass. n. 33893/2019, che ha escluso l’efficacia retroattiva della presunzione, non potendosi attribuirle natura procedimentale, non incidendo essa meramente sul metodo di accertamento e non essendo riferibile al solo riparto dell’onere della prova. Le norme in tema di presunzioni sono collocate nel codice civile, tra le norme sostanziali; il principio di distribuzione dell’onere probatorio costituisce una regola di giudizio che comporta una decisione di merito. Una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare l’effettività del diritto di difesa in ordine alla conservazione della documentazione.

Quanto all’inciso “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge”, la Corte chiarisce che esso va posto in relazione agli ordinari strumenti accertativi, con valenza di natura sostanziale. La Commissione tributaria regionale non ha quindi errato nell’attribuire natura sostanziale alla norma, con conseguente inapplicabilità ratione temporis agli accertamenti relativi agli anni 2005, 2006 e 2007.

È invece fondato il primo motivo, con cui si lamenta l’assenza di una verifica in concreto del valore probatorio della lista Falciani. Il precedente Cass. n. 33893/2019 ha affermato che, sebbene la presunzione legale non sia applicabile retroattivamente, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice. Nello stesso senso Cass. n. 29632/2019: l’irretroattività non preclude di provare redditi occultati anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

Richiamando Cass. n. 23153/2018, Cass. n. 30803/2017 e Cass. n. 3276/2018, la Corte ribadisce che gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d’uno e che il convincimento può fondarsi anche su un unico indizio, se grave e preciso. Ha quindi errato la Commissione tributaria regionale nell’annullare l’avviso sulla sola considerazione dell’irretroattività, senza verificare se i fatti addotti potessero essere valorizzati come presunzione semplice. Il ricorso è accolto sul primo motivo, rigettato il secondo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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