Notifica a persona giuridica e specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 6288 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima: la sua omissione, ove la relata sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, ne determina l’inammissibilità. L’omessa sottoscrizione dell’atto che contiene l’ingiunzione di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza dipende dal fatto che l’elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. In materia di riscossione, gli elementi relativi a decorrenza, misura e tasso degli interessi sono determinabili ex lege e compete al debitore provare l’eventuale errore di calcolo.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di intimazione di pagamento, deducendo la mancata rituale notifica della cartella sottostante. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accertava che la cartella era stata notificata a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti, che di tale notifica era stata data comunicazione a mezzo raccomandata e che l’impugnazione dell’avviso di intimazione poteva proporsi utilmente solo per vizi propri.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’agente della riscossione replicava con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’eccezione di inammissibilità unitamente alle singole censure. I primi due motivi, di formulazione analoga e largamente sovrapponibili, sono dichiarati inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente, pur contestando per più profili la validità del procedimento di notifica, non aveva riportato né prodotto la relata di notifica, strettamente funzionale alla comprensione del motivo, né indicato la sede dove reperirla.

Il terzo motivo è infondato. Il giudice di legittimità precisa la differenza tra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabile; nella seconda riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. Il motivo, erroneamente rubricato come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., va più correttamente inteso come omessa pronuncia, il cui pertinente paradigma è il n. 4.

Così individuato il paradigma, il motivo non può essere accolto nel merito, perché le censure sono manifestamente infondate alla luce dei principi sul giusto processo dettati dall’art. 111 Cost. Una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte può evitare la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ.

Residuano tre questioni su vizi propri dell’atto: l’omessa motivazione dell’avviso, l’inesistenza o nullità per mancata sottoscrizione e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi. Tutte sono manifestamente infondate. Gli elementi sugli interessi sono determinabili ex lege e spetta al debitore provare l’eventuale errore; l’avviso di intimazione non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale e, data l’accertata rituale notifica della cartella, il contribuente era nelle condizioni di conoscere presupposti di fatto, ragioni giuridiche e base di calcolo. La questione sulla motivazione non è supportata dall’indicazione di un vizio concreto, mentre l’omessa sottoscrizione non comporta l’invalidità dell’atto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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