Onere della prova e compensazione nel rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1637 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. La censura non può invece investire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Il principio di prossimità della prova presuppone l’avvenuta dimostrazione dell’adempimento e non opera quando il debitore non provi il pagamento, ma si limiti a eccepire in compensazione un credito. La doglianza concernente gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso prove legali.
Il Fatto
La controversia origina dal rapporto di lavoro tra un sindacato e un proprio dipendente. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, ha condannato il sindacato al pagamento in favore del lavoratore di una somma a titolo di T.F.R. e mensilità aggiuntive, respingendo l’eccezione di compensazione fondata sul versamento effettuato dal datore di lavoro presso l’INPS per il riscatto degli anni di laurea del dipendente.
Il giudice di appello ha escluso che l’accordo intervenuto tra le parti potesse qualificarsi come prestito garantito dal T.F.R., ravvisandovi piuttosto un incentivo all’esodo collegato al pensionamento anticipato del lavoratore. Il sindacato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, investono la valutazione delle prove operata dalla Corte di merito. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, il ricorrente chiede una rivisitazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità, alla luce del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che riduce al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).
La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020). Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcun sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sul debitore che intenda avvalersi di un fatto estintivo del diritto preteso, secondo il consolidato orientamento che pone a carico del datore di lavoro la prova rigorosa del pagamento dei crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 1150 del 1994).
Il richiamo al principio di prossimità della prova è errato, perché presuppone l’acquisita prova dell’adempimento. Nel caso di specie il datore di lavoro non ha dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione, ma si è limitato a eccepire in compensazione il versamento di una somma effettuata presso un terzo. Il giudice di merito ha attribuito a quel versamento un titolo giuridico diverso, ossia accordi su un pensionamento anticipato con relativo incentivo: valutazione di merito insindacabile in questa sede. Ne segue l’infondatezza del motivo di omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione, avendo la sentenza esaminato funditus il titolo del versamento.
Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte consolida il principio per cui la censura non può avere ad oggetto l’erronea valutazione delle prove, ma solo che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione (Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 6774 del 2022). Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.); non ricorrono i presupposti dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che richiede una concreta malafede o colpa grave della parte soccombente (Cass. n. 19948 del 2023).
Nota della Redazione
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