Inammissibile il ricorso principale: inefficace il ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. V n. 2633 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., restando irrilevante ogni profilo di merito del gravame incidentale, che non viene esaminato. La soccombenza va pertanto riferita alla sola parte ricorrente in via principale, poiché l’instaurazione del giudizio di legittimità è a essa soltanto addebitabile, secondo il principio di causalità riferito al decisum. Il vizio di violazione di legge consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sindacabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta in solido dai contribuenti per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì, sottoposto a tassazione tanto quale provvedimento giudiziario recante condanna al pagamento di compensi professionali e interessi moratori, quanto quale atto enunciante il contratto cui detti compensi si correlavano.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1073 depositata il 31 agosto 2021, ha disatteso l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado e compensando integralmente le spese. Avverso tale pronuncia l’Agenzia propone ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente resiste con controricorso articolando quattro motivi di ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la tassazione per enunciazione presuppone, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14432 del 2023, l’autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione, l’identità delle parti dell’atto enunciante e dell’atto enunciato e la permanenza degli effetti di quest’ultimo. L’atto enunciato deve essere apprezzabile ab intrinseco, senza ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni di particolare complessità, occorrendo che nell’atto registrato vi sia espresso richiamo al negozio con menzione di tutti gli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto.
Il giudice del gravame ha svolto sul punto uno specifico accertamento in fatto, rilevando che non emergevano sufficienti elementi identificativi dell’atto enunciato. Il motivo dell’Agenzia, formulato come violazione e falsa applicazione di legge, tende in realtà a rimettere in discussione tale accertamento, senza considerare che il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal carattere mediato di quest’ultima dalla valutazione delle risultanze di causa.
La censura introduce inoltre nel giudizio di legittimità una questione nuova, relativa alla rilevanza del nesso processuale tra il ricorso di parte e la successiva ingiunzione di pagamento, non trattata nella sentenza gravata e che postula indagini di fatto non compiute dal giudice di merito. L’inammissibilità della questione nuova discende dalla funzione del giudizio di cassazione, di controllo della difformità della decisione di merito dalle norme e dai principi di diritto.
Il ricorso principale è pertanto inammissibile. Da ciò consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, notificato il 4 aprile 2022 a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata del 31 agosto 2021, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
Quanto alle spese, la Corte afferma che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente principale, restando irrilevante ogni eventuale soccombenza sul ricorso incidentale, poiché la decisione non procede all’esame di quest’ultimo. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito e di un gravame incidentale divenuto inefficace.
Nota della Redazione
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