Imposta di pubblicità sui silos: rileva l’accertamento sul marchio di fabbrica (Cass. civ. Sez. V n. 33285 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulla pubblicità, il regime derogatorio previsto dal D.M. 26 luglio 2012 opera esclusivamente per il marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere. Esso non esclude l’imposizione delle stesse macchine quando il segno distintivo apposto non coincida con il marchio di fabbrica dell’impresa produttrice. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina generale del d.lgs. n. 507 del 1993, con conseguente legittimazione impositiva del Comune ove la pubblicità esterna è eseguita, e non del Comune ove ha sede legale l’impresa. Il difetto di accertamento sulla qualità di produttore dei beni integra un vizio di sussunzione, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., oltre che un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società concessionaria dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per un Comune notifica a una società due avvisi di accertamento, riferiti agli anni 2018 e 2019, per la scritta distintiva apposta su alcuni silos installati nel territorio comunale.
La contribuente impugna gli atti e vede accogliere il ricorso in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respinge l’appello della concessionaria, ritenendo applicabile il regime derogatorio del D.M. 26 luglio 2012 e individuando nel Comune ove ha sede legale la contribuente il soggetto titolare del credito. La concessionaria ricorre per cassazione e la controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto due eccezioni preliminari. Respinta l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura, sul rilievo che spetta alla parte contestante l’onere di formulare tempestiva eccezione e di fornire la relativa prova negativa, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 20596/2007. Parimenti disattesa l’eccezione di giudicato, per mancata produzione della attestazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato delle pronunce richiamate.
Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sulla asserita falsa applicazione dell’art. 3, comma 16-sexies, d.l. 16/2012 e degli artt. 1 e 2 del D.M. 26 luglio 2012, e sull’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la qualità di produttrice dei silos in capo alla contribuente.
Il passaggio centrale muove dalla constatazione che il D.M. del 2012 non esclude in via generale l’imposizione per le macchine da cantiere, ma disciplina il solo marchio di fabbrica. La deroga riguarda esclusivamente le imprese produttrici di gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere, ai fini dell’esenzione conseguente all’apposizione del marchio. Ne deriva che, quando la raffigurazione non individui il marchio di fabbrica, si applica la disciplina generale del d.lgs. n. 507 del 1993.
La CTR, tuttavia, ha sussunto la fattispecie sotto il regime derogatorio in virtù della sola apposizione della scritta sui silos, senza accertare se la contribuente fosse l’effettiva fabbricante e se la scritta corrispondesse al relativo marchio di fabbrica. Questo fatto è decisivo ai fini della applicazione della disciplina speciale. Se i silos fossero stati costruiti da altri, la pubblicità sarebbe diretta a promuovere il marchio della distributrice e non del produttore, con la conseguenza che la legittimazione attiva all’imposizione spetterebbe al Comune ove i silos sono installati e la pubblicità eseguita, e non al Comune della sede legale, come previsto dall’art. 2, comma 2, D.M. 26 luglio 2012.
Il Collegio qualifica il vizio come sussunzione errata, richiamando le Sezioni Unite n. 5 del 2001 e il consolidato orientamento successivo, e ravvisa contestualmente l’omesso esame del fatto storico decisivo. Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, è invece infondato: la motivazione può limitarsi a riprodurre il contenuto di atti di parte, senza nullità, ove le ragioni siano attribuibili al giudicante e risultino chiare e univoche, secondo Cass. Sez. Un. n. 642 del 2015. Infondato anche il quarto motivo, poiché l’assorbimento in senso improprio delle ulteriori censure esclude il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti del primo e del terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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