Sanzioni tributarie a carico dell’amministratore di fatto di società cartiera (Cass. civ. Sez. V n. 16356 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, anche quando questa sia gestita da un amministratore di fatto, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269. Tale regola eccezionale presuppone però che la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell’interesse e a beneficio della società. Quando invece la compagine sociale si riveli una società cartiera, mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a vantaggio personale dell’amministratore di fatto, viene meno la ratio della deroga e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. La verifica sulla natura reale o fittizia della società appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, sul presupposto del loro ruolo di soci occulti e amministratori di fatto di una s.r.l. unipersonale, aveva rideterminato il reddito d’impresa e irrogato nei loro confronti sanzioni amministrative di importo rilevante. I contribuenti sostenevano di essere solo referenti tecnici della società verso la clientela.

Respinto il ricorso in primo grado e confermata la decisione dal giudice regionale, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla notifica dell’atto, sull’asserita esclusiva responsabilità della società per le sanzioni, sulla qualificazione di amministratore di fatto e di socio occulto e sul governo delle prove presuntive.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto la questione della notifica dell’avviso d’accertamento. L’atto, pur formalmente indirizzato alla società, era in realtà rivolto ai ricorrenti in ragione della loro qualità di amministratori di fatto e soci occulti, costituendo la compagine sociale un mero paravento degli interessi economici perseguiti mediante lo strumento collettivo. La notifica era dunque corretta, anche in funzione delle garanzie difensive sostanziali rispetto alle sanzioni.

Sul secondo motivo il giudice di legittimità ricostruisce il quadro normativo. L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 dispone che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica; il comma 3 richiama il d.lgs. n. 472 del 1997 in quanto compatibile. La Corte richiama un orientamento consolidato — Cass. n. 29038 del 2021, Cass. n. 36003 del 2021, Cass. n. 23231 del 2022, Cass. n. 12334 del 2019 — secondo cui la deroga non opera nell’ipotesi di società cartiera.

Il principio si fonda sulla ratio della norma eccezionale: essa presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società, poiché solo tale condizione giustifica lo spostamento della sanzione dall’autore materiale all’ente. Quando l’amministratore agisce nel proprio esclusivo interesse, usando la società come schermo, la deroga non è applicabile e torna a operare la regola generale a carattere personalistico.

Quanto agli ultimi motivi, trattati unitariamente, la Corte rileva che le censure investono il contenuto degli accertamenti e le dichiarazioni dei terzi e mirano a una rivalutazione del materiale probatorio. Si tratta di doglianze che impingono nel merito e sollecitano un intervento inammissibile in sede di legittimità, appartenendo al solo giudice di merito. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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