Rilevabilità d’ufficio dell’estinzione e sospensione dei termini di riassunzione per la definizione delle liti fiscali (Cass. civ. Sez. 5 n. 17316 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato. Nel processo tributario l’estinzione è rilevabile anche d’ufficio e comporta la definitività dell’avviso di accertamento. Tuttavia, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 per la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a euro 20.000,00 opera anche per il termine di riassunzione del giudizio di rinvio: ne consegue che, se alla data del 31 dicembre 2011 detto termine risulti sospeso, la lite deve considerarsi ancora pendente, con la possibilità di accedere alla definizione agevolata.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla notifica, nel 2012, di una nuova cartella di pagamento per imposte e sanzioni già richieste con una precedente cartella del 2004, emessa a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione avverso quest’ultima, determinata dalla mancata riassunzione dopo l’annullamento con rinvio operato dalla Corte di cassazione. L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza di definizione agevolata della lite presentata dalla contribuente, ritenendola tardiva perché successiva all’estinzione del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, e la Commissione Tributaria Regionale, rigettando l’appello dell’Ufficio, riteneva la lite ancora pendente alla data del 31 dicembre 2011, essendo l’estinzione stata dichiarata solo nel febbraio 2012. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che il giudizio si era estinto il 6 ottobre 2011, prima del termine del 31 dicembre 2011. La Corte ha richiamato il proprio orientamento, cui ha dichiarato di dare continuità, secondo cui la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il provvedimento di estinzione ha natura meramente dichiarativa e che, per verificare la pendenza della lite alla data del 31 dicembre 2011, occorre aver riguardo al decorso del termine annuale di riassunzione dalla pubblicazione dell’ordinanza di rinvio. Nel caso di specie, alla data del 6 dicembre 2011, i termini per la riassunzione risultavano sospesi ai sensi dell’art. 39, comma 12, lettera c), d.l. n. 98/2011, norma che dispone la sospensione dei termini processuali, ivi compresi quelli per i ricorsi in riassunzione, dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 per le liti di valore non superiore a euro 20.000,00. Il primo motivo è stato pertanto rigettato.
La Corte ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di acquiescenza sollevata dall’Ufficio, il quale aveva rappresentato che l’istanza di definizione era stata rigettata con provvedimento del 27 agosto 2012, non impugnato dalla contribuente. Tale silenzio integrava il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., essendo stato pretermesso l’esame di uno specifico fatto storico decisivo.
In accoglimento dei motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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