Estero-vestizione: la CTR non può omettere l’esame unitario degli indizi documentali (Cass. civ. Sez. V n. 21505 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estero-vestizione societaria, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne impedisce la riqualificazione nella corretta fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato. Il travisamento del fatto probatorio prospettato da una parte va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando il fatto probatorio abbia costituito punto controverso su cui il giudice ha pronunciato. La fittizia localizzazione della sede all’estero può essere dimostrata anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati nel loro insieme, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, e non atomisticamente: è quindi illegittima la sentenza d’appello che escluda l’estero-vestizione sulla sola circostanza del pagamento delle imposte nello Stato estero.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2009, notificato a una società con sede legale a Vienna. L’Agenzia delle entrate aveva contestato la estero-vestizione della contribuente, ritenendola “sponda”, insieme a una società con sede in Romania, di una frode carosello ai danni dell’erario.
La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società, rilevando vizi formali dell’atto impositivo. La CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, escludendo la fondatezza della pretesa: il processo verbale di constatazione tracciava un quadro ipotetico e indimostrato, non risultava provata la residenza effettiva in Italia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per travisamento del contenuto del PVC. La Corte lo riqualifica come deduzione di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 25557 del 2017, n. 4036 del 2014 e n. 759 del 2025. La rubrica errata non determina l’inammissibilità, quando il tipo di vizio sia chiaramente individuabile.
Nel caso concreto il motivo indica una serie di fatti probatori il cui esame è stato pretermesso dal giudice d’appello, che si è limitato a discorrere di “sensazioni personali dei verbalizzanti”. La Corte richiama Cass. S.U. n. 5792 del 2024: il travisamento del fatto probatorio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
È disattesa l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente. Il giudicato si forma solo su un capo autonomo della sentenza, non su una mera argomentazione: richiamate Cass. n. 20951 del 2022, n. 23747 del 2008, n. 40276 del 2021, n. 21566 del 2017, n. 28565 del 2022 e n. 24249 del 2024. Poiché l’appello aveva censurato anche l’infondatezza della pretesa, la questione dell’estero-vestizione vi era ricompresa.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’istituto: per estero-vestizione s’intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, in un Paese con trattamento fiscale più vantaggioso (Cass. n. 2869 del 2013). Occorre verificare l’effettività del trasferimento e l’artificiosità dell’operazione, richiamando la sentenza CGUE 17 dicembre 2015, causa C-419/14, WebMindLicenses e Cass. n. 33234 del 2018. La repressione dell’abuso è compatibile con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE solo se diretta a costruzioni puramente artificiose (CGUE 25 aprile 2024, causa C-276/22).
Sul piano probatorio, l’estero-vestizione può essere dimostrata per presunzioni, con valutazione unitaria degli indizi (Cass. n. 14485 del 2024). La CTR ha escluso la fittizietà della sede solo perché la società pagava le imposte in Austria e non era stata individuata la sede italiana, senza considerare i molteplici fatti indicati nel PVC e riprodotti nel ricorso. Il primo motivo è quindi fondato: la sentenza è cassata con rinvio, assorbiti gli altri motivi.
Nota della Redazione
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