Motivazione apparente nell’accertamento sintetico e calcolo illogico delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 7872 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la sentenza che annulla l’atto impositivo è affetta da motivazione apparente quando il percorso logico-argomentativo posto a sostegno della decisione è incomprensibile e non offre alcun supporto razionale. Il vizio ricorre quando il giudice di merito, dopo aver correttamente espunto dal calcolo le spese riferibili a un periodo diverso da quello accertato, perviene con passaggi aritmetici incoerenti a un risultato, il “saldo negativo” della spesa per incrementi, che contraddice gli stessi dati dalla stessa sentenza esposti. In tali casi la motivazione non soddisfa la funzione di esternazione del ragionamento e la pronuncia va cassata, con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame che verifichi l’efficacia probatoria degli elementi addotti dal contribuente.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato in via sintetica il reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973. Il reddito dichiarato, pari a poco più di diciotto mila euro, veniva rettificato a oltre centoventottomila euro sulla scorta della disponibilità di beni e situazioni indicatori di capacità contributiva: acquisti di autovetture, abitazione principale e rate di mutui riferiti a tre immobili con posto auto.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli, che rigettava il ricorso. La C.t.r. della Campania, in accoglimento dell’appello, annullava l’accertamento e compensava le spese. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo pregiudiziale e dichiara ammissibile il ricorso, rilevando che la notifica è stata effettuata nel rispetto dei termini rispetto alla data di deposito della sentenza impugnata. Nel merito, il collegio concentra l’attenzione sul primo e sul secondo motivo, che censurano la sentenza per motivazione illogica e perplessa nella parte ricostruttiva del reddito sinteticamente accertato, richiamando il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
L’Agenzia dimostra, secondo la Corte, le plurime illogicità del ragionamento del giudice di appello, muovendo dalla fallacia del calcolo aritmetico utilizzato. Il giudice tributario, dopo aver correttamente decurtato dall’ammontare delle spese considerate ai fini dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 gli acquisti anteriori al quinquennio di riferimento e il valore delle rivendite, perviene con un calcolo incomprensibile sul piano logico a un “saldo negativo” della spesa per incrementi.
La Corte ricostruisce nel dettaglio il passaggio censurato: sottratti dalla somma complessiva delle spese per incrementi gli acquisti anteriori al quinquennio, dal risultato il giudice ha ulteriormente sottratto il ricavato della vendita di talune autovetture, senza considerare che due delle vetture acquistate nel periodo erano state rivendute nello stesso periodo, con un decremento patrimoniale di duemila euro. Ne deriva una contraddizione interna: la differenza, limitata alle sole autovetture indicate, doveva condurre a un importo comunque superiore al reddito dichiarato, restando così priva di fondamento la conclusione di un saldo negativo.
Il collegio rileva inoltre che risulta estraneo al calcolo espresso in sentenza ogni riferimento alla rata annuale del mutuo come indice di capacità contributiva. Il vaglio annunciato dal giudice di merito, con cui si legge in sentenza che occorreva verificare l’efficacia probatoria degli strumenti indicati dal contribuente, è pertanto del tutto apodittico, perché non basato su alcun punto della decisione idoneo a costituire valido supporto logico.
Ne consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo, con assorbimento dei restanti, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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