Motivazione apparente e contraddittoria nel ricarico accertato dal Fisco (Cass. civ. Sez. V n. 24756 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo, il presupposto per procedere ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 è l’inattendibilità della contabilità, valutata sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., ancorché le scritture contabili siano formalmente regolari. L’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati contabili non consente di prescindere del tutto dagli stessi, ma impone di integrare le lacune con presunzioni semplici, che possono fondarsi anche su un unico elemento, purché grave, preciso e concordante, con spostamento dell’onere della prova sul contribuente. È pertanto nulla per motivazione apparente la sentenza del giudice tributario che, pur escludendo in premessa l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, avalli l’accertamento applicando acriticamente la percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un’attività di commercio al dettaglio, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. L’atto impositivo, fondato sui dati del modello Unico 2009, rilevava che il costo del venduto superava i ricavi dichiarati e rideterminava il reddito d’impresa applicando una percentuale di ricarico del 30%, con recupero di maggiori II.DD. e IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso, ridimensionando la pretesa erariale. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva sia l’appello del contribuente sia quello dell’Agenzia. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR rideterminato la pretesa fiscale pur riconoscendo l’insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il ricorso incidentale censura invece la motivazione per nullità, deducendo la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La Corte tratta per priorità logica il ricorso incidentale, lo accoglie e dichiara assorbito quello principale. I giudici di secondo grado, pur partendo dalla premessa dell’antieconomicità della gestione e dell’assenza di qualsiasi presunzione grave, precisa e concordante, hanno comunque avallato l’accertamento analitico-induttivo applicando il ricarico del 30%, uniformandosi alle determinazioni dell’Ufficio.
Si produce così una motivazione incoerente: da un lato si escludono i presupposti necessari, dall’altro li si assume implicitamente per giustificare la rideterminazione. L’impostazione contrasta con l’indirizzo consolidato della Corte (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22184; Cass. 18 dicembre 2019, n. 33604; Cass. 2 novembre 2021, n. 30985), secondo cui l’onere della prova si sposta sul contribuente solo in presenza di presunzioni qualificate.
Tale contraddizione integra il vizio di motivazione apparente, come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e dalla Sezioni Unite n. 22232 del 2016. È nulla la sentenza che, pur formalmente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Da qui la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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