Notifica delle cartelle e onere di impugnazione del primo atto successivo (Cass. civ. Sez. V n. 11959 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che questi non abbia più né abitazione né ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale. Il contribuente ha tuttavia l’onere di impugnare tempestivamente nel termine decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 gli atti presupposti, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, i vizi di notifica della cartella vanno fatti valere con l’impugnazione del primo atto successivo, non potendo essere dedotti nel giudizio avverso l’atto consequenziale.

Il Fatto

Il contribuente impugna il sollecito di pagamento notificatogli per la mancata o irrituale notifica delle cartelle di pagamento e delle prodromiche comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello del contribuente, confermando la tardività dell’impugnazione sul presupposto che le cartelle erano state ritualmente notificate con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta del destinatario.

Il contribuente ricorre per cassazione denunciando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 26, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, 140 cod. proc. civ. e 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando che la relata non menziona l’esperimento delle necessarie ricerche. Le Agenzie resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo del ricorso principale. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che Cass. n. 6765/2019 ha chiarito come il notificatore debba svolgere ricerche volte ad accertare l’irreperibilità assoluta del contribuente prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. Sotto tale profilo il ricorso principale risulta ammissibile e potrebbe essere fondato, poiché la Commissione regionale, avendo ritenuto la notifica effettuata in un caso di irreperibilità assoluta, avrebbe dovuto verificare se il notificatore aveva dato atto di aver esperito le necessarie ricerche.

La Corte ritiene però necessario esaminare il ricorso incidentale, che ha rilievo pregiudiziale perché riguarda l’ammissibilità dell’impugnazione del contribuente. Questi aveva ricevuto due preavvisi di fermo notificati prima del sollecito di pagamento da cui era scaturita l’impugnazione.

Richiamando Cass. n. 18448/15, n. 22810/15 e Cass. n. 12759/2018, la Corte ribadisce che il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa poi essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o essere rilevato d’ufficio dal giudice.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati, come chiarito da Cass. n. 13102/2017. Ne consegue che i vizi di notifica delle cartelle, che il contribuente assume di non aver ricevuto, andavano fatti valere con l’impugnazione del primo atto successivo alla cartella, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria. Il giudice di appello ha omesso ogni esame della questione pregiudiziale.

Il ricorso incidentale va pertanto accolto, con assorbimento del ricorso principale. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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