Iscrizione ipotecaria esattoriale: preavviso e contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. V n. 20535 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma procedura alternativa all’esecuzione vera e propria: essa può essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, prescritta solo quando l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Resta invece necessario il preavviso di iscrizione ipotecaria, con termine di trenta giorni per presentare osservazioni o pagare, poiché l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione per violazione del diritto di partecipazione al procedimento. La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione si converte in motivo di impugnazione sul merito, sicché il giudice di appello decide il rapporto con pronuncia sostitutiva e non rescissoria.

Il Fatto

Il contribuente impugna l’avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, emesso dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso, ritenendo regolare la notifica della cartella presso il domicilio fiscale e non necessaria la previa intimazione di pagamento, trattandosi di atto cautelare e non esecutivo.

La Commissione tributaria regionale conferma la decisione di primo grado. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando l’omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado, la violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale, la mancata prova delle notifiche presupposte e il difetto di motivazione dell’avviso. L’agente della riscossione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Il giudice di appello, dopo aver dato atto del motivo relativo al difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ha deciso la causa nel merito. Ai sensi dell’art. 161 c.p.c., la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione sul merito delle questioni; il giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale è mezzo di gravame a carattere sostitutivo, salvo le ipotesi tassative dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La censura di vizio di motivazione non può quindi condurre a una pronuncia rescissoria, ma solo a una decisione sul rapporto, sostitutiva di quella impugnata.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 19667 e n. 19668 del 2014, la Corte ribadisce che l’iscrizione ipotecaria è procedura alternativa all’esecuzione forzata e non richiede la notifica dell’intimazione di pagamento. Il giudice di merito ha però correttamente applicato la normativa pertinente, poiché spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi della parte: il contribuente aveva dedotto la nullità per mancata instaurazione del contraddittorio, senza che rilevi l’invocazione di una norma in concreto non applicabile. Nella specie il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta notificato, con conseguente attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Il terzo motivo è inammissibile. Le censure sulla mancata prova delle notifiche delle cartelle e del preavviso mirano a una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendovi una diversa interpretazione.

Il quarto motivo è infondato. La Corte ribadisce che, per la validità del ruolo e della cartella, non è indispensabile l’indicazione degli estremi dell’accertamento presupposto, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche per individuarlo. La Commissione tributaria regionale ha accertato che nell’avviso erano dettagliatamente indicati gli immobili e i debiti, con prospetto delle cartelle e date di notifica coincidenti con gli avvisi di ricevimento. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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