Elezione di domicilio in contratto non esclusiva e notifica valida altrove (Cass. civ. Sez. III n. 30014 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio inserita in un contratto, in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, non ha carattere esclusivo e non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. La notifica dell’atto di citazione eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario è pertanto valida, quando questi abbia omesso di ottemperare al cambio di residenza, non ponendo i terzi nelle condizioni di conoscerne l’effettiva diversa residenza mediante pubblicità anagrafica. In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione delle emergenze istruttorie, né è ravvisabile travisamento del contenuto oggettivo della prova quando la censura investa la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, e non una svista sul fatto probatorio in sé.
Il Fatto
Una società di costruzioni, unitamente al proprio legale rappresentante e ad alcuni soci, conveniva dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, una cliente per il mancato pagamento del corrispettivo di lavori edilizi eseguiti nel suo appartamento. Nel medesimo giudizio gli attori chiedevano il risarcimento del danno per la grave lesione del decoro e della reputazione del rappresentante della società, qualificato reiteratamente con espressione denigratoria in ragione della sua attività imprenditoriale.
Il giudizio era interrotto per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e successivamente riassunto. Il Tribunale respinse le eccezioni di nullità della notifica e di legittimazione, accogliendo la domanda risarcitoria per la lesione della reputazione. La Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame della convenuta, che ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’irregolarità della notifica della citazione introduttiva, eseguita in luogo diverso dal domicilio che assumeva eletto nel contratto di appalto. La Corte ha disatteso la censura muovendo da un dato pacifico: la notifica era avvenuta presso la residenza anagrafica e la statuizione del giudice di merito, secondo cui la parte non aveva ottemperato al cambio di residenza e non aveva posto i terzi nelle condizioni di conoscerne l’effettiva diversa collocazione, era rimasta inoppugnata.
La Corte ha aggiunto tre autonome ragioni. Anzitutto, nel contratto di appalto l’indirizzo indicato compariva come luogo di residenza della ricorrente e non come elezione di domicilio ai sensi degli artt. 47 cod. civ. e 141, comma 3, cod. proc. civ., che richiedono una dichiarazione espressa per iscritto e l’espressa previsione dell’obbligatorietà della notifica presso il domiciliatario quando la clausola sia inserita in un contratto. In secondo luogo, come già affermato da questa Corte, l’elezione di domicilio compiuta in sede di stipula non ha carattere esclusivo in difetto di espressa e chiara volontà contraria, sicché non osta alla trasmissione degli atti al diverso indirizzo riferibile alla parte, richiamandosi sul punto Sez. 3, ordinanza n. 28513 del 12/10/2023 e Sez. 3, sentenza n. 25731 del 22/12/2015.
In terzo luogo, l’elezione di domicilio, quand’anche prevista nel contratto, non avrebbe potuto spiegare effetti nella controversia oggetto del giudizio, attinente all’azione di responsabilità extracontrattuale esercitata dal rappresentante della società, soggetto giuridicamente distinto dalla società appaltatrice. Il motivo è stato pertanto dichiarato infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava il travisamento delle prove, sostenendo che gli elementi posti a base dell’accoglimento — le dichiarazioni di un teste e il contenuto della querela — avessero altra portata, e qualificava la condotta della controparte come provocazione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché diretto a una non consentita rivalutazione delle emergenze istruttorie di primo grado. Le censure si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto sorretti da adeguata motivazione, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, come affermato dalle Sez. U, sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017 e Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016.
La Corte ha inoltre escluso il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, richiamando Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/03/2024. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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