Cash pooling e finanziamento infragruppo: onere della prova sul fisco (Cass. civ. Sez. V n. 996 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cash pooling infragruppo, la riqualificazione del contratto di tesoreria accentrata come finanziamento della controllata alla controllante non esonera l’Amministrazione finanziaria dall’onere di provare la pattuizione di un tasso d’interesse inferiore a quello di mercato. Il parametro di raffronto deve essere omogeneo e comparabile con il tipo di contratto ricostruito: l’indice Rendistato, riferito a titoli pubblici a tasso fisso, non ha attinenza con finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili. In difetto di indizi gravi, precisi e concordanti, non si determina alcuna inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente, né può dirsi violato l’art. 2697 cod. civ. La determinazione del tasso di mercato costituisce quaestio facti demandata al giudice di merito.

Il Fatto

La Guardia di Finanza redigeva un processo verbale di constatazione nei confronti di una società italiana, controllata da una società irlandese, con cui era stato stipulato un contratto di cash pooling nella formula dello zero balance system. Dalla documentazione emergeva che i trasferimenti non avevano cadenza giornaliera, che la controllata non aveva mai fatto ricorso al credito intragruppo e che aveva mantenuto sul conto una capienza tale da operare in autonomia.

L’Ufficio riteneva così che il contratto celasse un diverso accordo di messa a disposizione di liquidità a favore della controllante, e notificava atto impositivo per Irpeg e Irap, determinando in via induttiva la redditività delle somme con il parametro del Rendistato. La società impugnava l’atto, ottenendo ragione in primo grado e in appello. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I motivi primo e terzo, trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricorda che il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li esponga senza adeguata disamina logica, rendendo impossibile il controllo: la sentenza resta priva del minimo costituzionale. Nel caso, parte narrativa e parte motiva si sorreggono vicendevolmente e la motivazione per relationem risulta autosufficiente, con autonoma valutazione delle ragioni del primo grado.

Il secondo motivo è invece infondato nel merito, ma la Corte ne ridefinisce il perimetro. Muovendo dalla tenuta della cassa comune, ribadisce che il cash pooling — quali che siano le modalità di tenuta — limita l’accesso al credito bancario, finanziando un’impresa con gli attivi di cassa dell’altra. L’istituto, riconosciuto dai principi contabili nazionali e, a condizioni rigorose, dalla giurisprudenza penale, integra un contratto atipico a causa mista, nell’ambito del quale si distingue il national cash pooling, che genera interessi attivi a carico del tesoriere, dal zero balance cash pooling, che azzera le partite di dare e avere.

Nel caso concreto l’esegesi del contratto, anche alla luce del comportamento successivo delle parti ex art. 1362 cod. civ., propende per la qualificazione come finanziamento infragruppo. Tuttavia — osserva la Corte — gli elementi offerti dall’Ufficio si riducono a una diversa sussunzione normativa, priva di carattere elusivo e non sorretta da un indice di redditività antieconomico che giustifichi il ricorso al Rendistato: parametro non omogeneo né comparabile con il contratto ricostruito.

Il tema è quello del transfer pricing finanziario ex artt. 9 e 110 TUIR. In caso di finanziamento infragruppo, spetta al fisco fornire la prova della transazione a un tasso apparentemente inferiore a quello normale, quantificato secondo il tasso di mercato osservabile per finanziamenti comparabili e con debitore di analogo credit rating. Solo dopo scatta l’onere contrario della società, chiamata a dimostrare l’aderenza del tasso applicato a quello di mercato. Poiché gli elementi del Fisco non assurgono a indizi gravi, precisi e concordanti, manca l’inversione probatoria e il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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