Cash pooling, onere della prova del transfer pricing finanziario e tasso Rendistato (Cass. civ. Sez. V n. 998 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing finanziario infragruppo, l’onere di provare la transazione a un tasso d’interesse inferiore a quello normale grava sul fisco. Nel caso di contratto dissimulato di finanziamento, gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione finanziaria non si traducono automaticamente in inversione dell’onere della prova a carico della parte contribuente. Il parametro del tasso Rendistato, in quanto riferito alla redditività media dei titoli pubblici a tasso fisso, non è omogeneo né comparabile con un finanziamento infragruppo. Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto, ancorché manchi specifica argomentazione.
Il Fatto
La Guardia di Finanza, a seguito di verifica, redigeva processo verbale di constatazione nei confronti di una società italiana, rilevando la sottoscrizione di un contratto di cash pooling con la controllante estera. Secondo l’Ufficio, il contratto, formalmente qualificato come tesoreria accentrata, si era in realtà sostanziato in un contratto dissimulato di messa a disposizione di liquidità della controllata italiana a favore della capogruppo.
L’Amministrazione finanziaria notificava quindi avviso di accertamento per Irpeg e Irap, determinando induttivamente la redditività delle somme trasferite sulla base del tasso Rendistato. La contribuente impugnava l’atto, ottenendo esito favorevole in primo grado e in appello. L’Agenzia delle entrate ricorreva dunque per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia lamentava motivazione apparente della sentenza di appello, che avrebbe confermato la decisione di primo grado richiamando questioni non esaminate dal primo collegio. La Corte ritiene la censura infondata, applicando l’insegnamento secondo cui la pronuncia implicita soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione quando la soluzione negativa di una richiesta sia incompatibile con la decisione adottata.
Il giudice di merito non deve confutare esplicitamente tutte le tesi prospettate, ma fornire una motivazione logica e coerente, esaminando solo gli elementi ritenuti idonei e sufficienti. Nel caso di specie, la decisione di merito sfavorevole all’Amministrazione ne comportava il soddisfacimento dell’interesse sostanziale, non emergendo alcun vizio di omessa pronuncia.
Con il secondo motivo si contestava la violazione degli artt. 9 e 110 TUIR e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando l’inquadramento della fattispecie e il ricorso al tasso Rendistato per il calcolo induttivo della redditività. La Corte conferma l’orientamento costante secondo cui il cash pooling, quale che sia la modalità di tenuta, ha la funzione di escludere o limitare l’accesso al credito bancario.
La fattispecie, però, non involge un problema di esenzione fiscale, ma la qualificazione di un contratto che organizza un finanziamento infragruppo. In tema di transfer pricing finanziario, spetta al fisco fornire la prova della transazione a un tasso inferiore a quello normale, quantificato in base a un tasso di mercato riferibile a finanziamenti comparabili. La determinazione è quaestio facti rimessa al giudice di merito.
Nel caso concreto, il parametro del Rendistato non presenta attinenza con finanziamenti aventi caratteristiche comparabili. Gli elementi offerti dall’Ufficio non assurgono quindi a indizi gravi, precisi e concordanti, tali da invertire l’onere probatorio in capo alla parte contribuente. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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