La rateizzazione del debito tributario interrompe la prescrizione anche in assenza di acquiescenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 14247 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rateizzazione del debito tributario, pur non costituendo acquiescenza all’an della pretesa, integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., rendendo il contribuente decaduto dalla possibilità di eccepire la mancata conoscenza degli atti impositivi presupposti. I pagamenti parziali eseguiti alle scadenze concordate, costituendo ulteriore riconoscimento del debito, determinano lo spostamento in avanti del decorso del termine prescrizionale, che riprende a decorrere solo dal momento in cui l’agente della riscossione avrebbe potuto far valere l’inadempimento. Il giudice non incorre nel vizio di ultrapetizione qualificando l’eccezione della parte come di prescrizione piuttosto che di decadenza (o viceversa), purché i fatti dedotti siano i medesimi.
Il Fatto
La società, nella qualità di concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Cremona, impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia che, in controversia concernente l’opposizione a un’ingiunzione di pagamento emessa per il recupero della TARSU relativa agli anni 2006-2010, aveva accolto l’appello della contribuente, annullando l’atto impugnato per intervenuta prescrizione del residuo credito. La società ricorrente deduceva, con il primo motivo, l’erronea qualificazione in termini di prescrizione dell’eccezione di decadenza proposta in primo grado dalla contribuente e, con il secondo, la mancata considerazione dei pagamenti rateali effettuati dalla stessa quale causa di interruzione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso le eccezioni della controricorrente, affermando la tempestività del ricorso per cassazione, in applicazione del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica a mezzo PEC, e dichiarando inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione processuale proposta solo con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in quanto la contestazione avrebbe dovuto essere formulata con il controricorso.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l’uso improprio del glossario giuridico non impedisce al giudice di qualificare l’eccezione della parte come di prescrizione o di decadenza, purché i fatti dedotti a fondamento siano identici. La distinzione, infatti, non incide sulla natura dell’eccezione, che si fonda pur sempre sul decorso del tempo e sull’inerzia del creditore.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la richiesta di rateizzazione del debito tributario e i conseguenti pagamenti parziali configurano un riconoscimento del debito ex art. 2944 cod. civ., rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione. La richiesta di rateizzazione, lungi dal costituire acquiescenza, è del tutto incompatibile con l’allegazione di mancata conoscenza delle cartelle o degli avvisi di accertamento. La decisione si pone in continuità con il principio per cui la prescrizione, già interrotta dalla domanda di rateizzazione, subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale, che costituisce ulteriore riconoscimento del debito.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, chiarendo che l’ingiunzione di pagamento non è atto dell’espropriazione forzata ma ha la stessa funzione della cartella di pagamento, potendo essere annullata e sostituita dal concessionario con una nuova ingiunzione per importo ridotto e potendo essere impugnata solo per vizi propri. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, per difetto di autosufficienza o perché esulanti dal thema decidendum, essendosi formato il giudicato interno sulle statuizioni di prime cure relative all’anatocismo e all’aggio non impugnate.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente, con l’esclusione dello scomputo dell’anatocismo e dell’aggio già riconosciuto dal giudice di primo grado, compensando le spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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