Contraddittorio endoprocedimentale non obbligatorio nel controllo “a tavolino” (Cass. civ. Sez. 5 n. 10833 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contraddittorio endoprocedimentale preventivo non costituisce regola generale dell’accertamento tributario svolto senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente (c.d. controllo “a tavolino”). Le garanzie di cui all’art. 12 della legge n. 212/2000 postulano, ratione temporis, lo svolgimento di attività ispettive nei luoghi di pertinenza del contribuente. Nei tributi non armonizzati, l’obbligo del contraddittorio preventivo sussiste solo se espressamente previsto; per quelli armonizzati, la violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia enunciato in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere. L’accertamento “a tavolino” non richiede, prima dell’introduzione dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, termini dilatori o avvisi di avvio del procedimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, relativo all’omesso inserimento tra i ricavi di una fattura emessa nel 2009 e incassata nel 2010, con conseguente recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e contributi previdenziali. La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo l’atto non validamente sottoscritto. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, accogliendo l’appello dell’Ufficio, escludeva l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo nel caso di controllo “a tavolino” e dichiarava infondate le doglianze sul merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, disattendendo preliminarmente l’istanza di trattazione in pubblica udienza.
Sul punto, ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e Sezioni Unite n. 8093 del 2020, secondo cui la definizione in camera di consiglio è possibile quando i principi applicabili sono consolidati e non ricorrono questioni di particolare rilevanza nomofilattica.
Nel merito, la Corte ha ribadito che le garanzie dello Statuto del contribuente, incluso il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, presuppongono lo svolgimento di accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività. La decorrenza del termine è correlata al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, come affermato dalle Sezioni Unite n. 18184 del 2013.
La Corte ha escluso l’assimilabilità tra controllo presso la sede del contribuente e controllo “a tavolino”, citando i precedenti di Cass. n. 4092 del 2026, Cass. n. 12840 del 2024 e Cass. n. 11539 del 2016, nonché la sentenza Corte Cost. n. 47 del 2023. Ha quindi richiamato le Sezioni Unite n. 21271 del 2025 per affermare che, nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, l’obbligo del contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati sussiste solo se previsto dalla legge.
Nel caso di specie, trattandosi di accertamento IRPEF e IRAP per l’anno 2009, tributi non armonizzati, e di verifica svolta in assenza di accessi presso i locali del contribuente, la Corte ha ritenuto la violazione del contraddittorio non produttiva di invalidità dell’atto, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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