Concorso dirigenti scolastici composizione commissione anonimato prove criteri valutazione (TAR Umbria n. 91 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, la commissione esaminatrice è legittimamente composta quando i componenti possiedono un’anzianità almeno quinquennale nei ruoli della dirigenza pubblica e siano assicurate, sul piano sostanziale, le professionalità del dirigente scolastico e del dirigente tecnico o amministrativo, senza che rilevi la distinzione tra qualifica di inquadramento e funzioni dirigenziali concretamente ricoperte ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001. La non corretta composizione della commissione non è, di per sé, motivo di annullamento, dovendosi dimostrare l’incidenza concreta sull’esito del concorso. L’anonimato delle prove scritte è garantito dal sistema a doppio cieco che disaccoppia il codice anonimo dal codice di correzione. I criteri di valutazione delle prove scritte, ai sensi dell’art. 11, comma 8, d.m. n. 194/2022, sono pubblicati soltanto contestualmente alla graduatoria finale.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali, indetto con decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023, candidandosi per i cinque posti disponibili in Umbria. All’esito della prova scritta hanno ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo di 70/100 e non sono state ammesse alla prova orale.
Esse hanno impugnato il risultato della prova scritta, gli atti di costituzione della commissione, i verbali di correzione e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale. Hanno dedotto tre ordini di censure: la composizione illegittima della commissione, la violazione dell’anonimato nello svolgimento della prova scritta e la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, non comunicati prima della prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla composizione della commissione. Richiamato l’orientamento secondo cui la non corretta composizione dell’organo non integra, di per sé, motivo di ricorso se non se ne dimostra l’incidenza sull’esito, il Tribunale ritiene superfluo approfondire il profilo dell’ammissibilità, stante l’infondatezza nel merito. Le previsioni dell’art. 11 del d.m. n. 194/2022 richiedono un’anzianità quinquennale nei ruoli dirigenziali e utilizzano espressioni aperte, senza distinguere tra qualifica di inquadramento e funzioni ricoperte: la ratio è assicurare la presenza di due dirigenti con esperienze adeguate. Nel caso concreto una componente è stata nominata come dirigente scolastico, come confermato dalla rettifica del decreto n. 797/2024; l’altro componente ricopre l’incarico di dirigente tecnico dal 1° settembre 2012, con anzianità superiore a cinque anni. Le dichiarazioni di incompatibilità risultano poi correttamente rilasciate con riguardo ai concorsi per dirigenti scolastici.
Il secondo motivo concerne la violazione dell’anonimato. Il Tribunale ricostruisce il funzionamento della piattaforma Cineca: il codice personale anonimo serve a disaccoppiare la prova dal candidato; i file criptati sono associati a un codice di correzione generato casualmente, unico elemento visibile alla commissione; le valutazioni diventano immodificabili prima dello scioglimento dell’anonimato, operato sulla base delle sole buste cartacee. Il sistema, definito doppio cieco, è già stato giudicato idoneo dal Cons. Stato in procedimenti analoghi. Ne discende che, anche conoscendo il codice anonimo, la commissione non avrebbe potuto riconoscere l’elaborato. Le contestazioni sulle buste non sigillate e sui numeri apposti sono smentite dai verbali, atti pubblici facenti piena prova ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., non impugnati con querela di falso. La custodia in cassaforte è attestata dalla documentazione prodotta.
Il terzo motivo riguarda la mancata predeterminazione dei criteri. Da verbali e allegati risulta che la commissione ha stabilito tre criteri e una griglia a cinque livelli, con attribuzione di punteggi specifici per criterio. La pubblicazione anticipata non era richiesta, poiché l’art. 11, comma 8, d.m. n. 194/2022 la prescrive soltanto contestualmente alla graduatoria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono integralmente respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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