Caso fortuito e deviazione del proiettile nella caccia collettiva (Cass. pen. Sez. IV n. 4811 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo commesso durante una battuta di caccia collettiva, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione, pur in presenza di sentenze conformi nei due gradi di merito, solo se il ricorrente ne prospetti la decisività nell’economia della motivazione. L’addebito di colpa consistente nell’aver esploso il colpo d’arma da fuoco senza accertarsi che sulla traiettoria non vi fossero persone non si estende, in assenza di un raccordo tra il rischio attivato dallo sparo e l’evento verificatosi, alla prevedibilità che il proiettile, dopo doppio rimbalzo, colpisca un compagno situato fuori dalla traiettoria originaria. Ove manchi tale nesso tra regola cautelare e concreta concretizzazione del rischio, non è applicabile l’art. 45 cod. pen. ed è configurabile il caso fortuito.

Il Fatto

Nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, il ricorrente, imputato di omicidio colposo, esplodeva un colpo diretto a un animale selvatico che attingeva mortalmente un altro partecipante, il quale indossava il copricapo segnalatore. La morte avveniva per un colpo di rimbalzo all’emitorace. Il Tribunale di Larino aveva dichiarato l’imputato responsabile; la Corte d’appello di Campobasso aveva confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, censurando il travisamento di una prova decisiva quanto al ruolo di canettiere attribuito alla vittima e non all’imputato, le modalità irrituali di acquisizione delle armi e delle munizioni, l’incompletezza della consulenza balistica e, infine, la mancata configurazione del caso fortuito in relazione al doppio rimbalzo del proiettile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo all’attribuibilità dell’evento, ritenendolo infondato. La prova delle ragioni dello spostamento dalla postazione assegnata non assume rilievo decisivo: la responsabilità di altri cacciatori è stata esclusa in ragione della compatibilità tra il proiettile letale e le sole munizioni sequestrate all’imputato, nonché dell’immediata successione cronologica tra lo sparo e le urla della vittima. Eventuali lacune nel sequestro delle armi non inficiano un ragionamento indiziario fondato su plurimi elementi certi.

La difesa contesta la ricostruzione indiziaria, ma tende in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto, senza allegare circostanze utili a infirmare le prove valorizzate dal giudice di merito.

Passando all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che il vizio di travisamento della prova è deducibile anche quando le sentenze di merito siano conformi, purché il ricorrente ne prospetti la decisività. Nel caso di specie tale decisività difetta: la circostanza travisata — l’attribuzione del ruolo di canettiere alla vittima e non all’imputato — ha rilevanza descrittiva, ma non è dirimente nell’individuazione della condotta colposa, consistente nell’aver esploso il colpo senza assicurarsi che sulla traiettoria non vi fossero persone.

La Corte passa quindi al tema del caso fortuito. Il giudice di merito aveva escluso l’imprevedibilità del doppio rimbalzo sul presupposto che l’imputato avesse sparato “alla cieca”. Tale argomentazione è però carente: presuppone un dato mancante, ossia il raccordo tra il rischio attivato dallo sparo e l’evento concretizzatosi. La regola che vieta di sparare senza visuale del bersaglio ha lo scopo di prevenire che si colpisca l’uomo, ma non è stato spiegato, né supportato tecnicamente, su quale base la medesima regola imponga di evitare che il proiettile, dopo una o più deviazioni, attinga una persona fuori dalla traiettoria originaria, né entro quale raggio la deviazione sia prevedibile.

Il ricorso è dunque fondato su tale profilo: la sentenza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per nuovo giudizio, con regolamentazione delle spese demandata al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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