Colpa grave e ingiusta detenzione si valutano sulla condotta non sul reato (Cass. pen. Sez. IV n. 4814 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice non deve verificare se la condotta del richiedente integri o meno un reato, ma accertare d’ufficio se quella condotta si sia posta, per evidente e macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi, come fattore condizionante — anche in concorso dell’altrui errore — della produzione dell’evento “detenzione”. La valutazione va compiuta ex ante, secondo il modello proprio del giudice della cautela, per stabilire se dal quadro indiziario emergesse l’apparenza di fondatezza delle accuse e se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale del richiedente. La colpa grave così intesa esclude il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; le gradazioni inferiori di colpa, pur non escludendo il diritto, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del quantum.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 27 marzo 2024, aveva accolto la domanda di riparazione proposta da un soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, poi agli arresti domiciliari, dal 12 marzo 2019 al 22 dicembre 2021, e infine assolto con sentenza irrevocabile. La misura era stata disposta per la grave indiziarietà del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il giudice della riparazione aveva escluso la colpa grave, valorizzando la scarsa capacità dimostrativa delle conversazioni intercettate e ritenendo la condotta del richiedente caratterizzata da colpa lieve, con incidenza sulla sola quantificazione dell’indennizzo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo vizio di motivazione per illogicità e motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. I giudici della riparazione, pur riconoscendo che la condotta del richiedente aveva determinato una significativa deviazione dal modello comportamentale, hanno escluso la colpa grave sul rilievo che le conversazioni intercettate, di natura sospetta, erano prive di dimostrata connessione con interessi mafiosi. Così argomentando, hanno operato una valutazione analoga a quella propria dell’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce invece il presupposto stesso dell’indennizzo.

Il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante della detenzione, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 43 del 1996 e delle Sezioni Unite n. 34559 del 2002. La valutazione richiesta, da compiersi ex ante, deve verificare in primo luogo se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza di fondatezza delle accuse, poi smentita dal giudizio; in secondo luogo se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento del richiedente, come chiarito da Sezioni Unite n. 32383 del 2010.

La Corte rileva inoltre che i giudici della riparazione non hanno motivato sulla sussistenza della condizione ostativa, che costituisce condizione necessaria del diritto all’equa riparazione e va accertata d’ufficio, come ribadito dalla stessa sezione in numerosi precedenti. Essi si sono limitati a richiamare le ragioni dell’assoluzione e, immotivatamente, a considerare la condotta ai soli fini di una colpa lieve incidente sul quantum.

Nel valutare il comportamento del richiedente occorreva tener conto della nozione di colpa dell’art. 43 cod. pen. e del consolidato principio secondo cui è ostativa al riconoscimento del diritto quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente e macroscopica negligenza, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Quanto alla colpa lieve, essa può essere ravvisata in atteggiamenti non di gravità tale da escludere il diritto, ma integranti un concorso apprezzabile in termini economici per ridurne la quantificazione. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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