Censure generiche e riproduttive inammissibili attenuanti generiche e lieve entità (Cass. pen. Sez. 7 n. 11927 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione e la violazione di legge con censure meramente riproduttive di profili già vagliati e disattesi dalla Corte di merito, prive di specificità e di contenuto fattuale. In tema di stupefacenti, l’accertamento della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 impone una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo la cui assenza legittimamente ne giustifica il rigetto. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ove non ravvisi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La difesa articolava tre motivi di doglianza, concernenti l’affermazione della penale responsabilità, la mancata riconduzione del fatto alla lieve entità e la dosimetria della pena con il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, in composizione monocratica, ha preliminarmente rilevato che il primo motivo — relativo al vizio di motivazione e alla violazione di legge in ordine all’affermazione della penale responsabilità — era inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura generici e fattuali, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito. Quest’ultima aveva fondato la condanna sulle dichiarazioni di numerosi acquirenti, la cui attendibilità la difesa contestava in maniera apodittica, senza dimostrare alcun accordo tra i dichiaranti finalizzato a rendere accuse calunniose.

Quanto al secondo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità perché articolato in fatto e, comunque, manifestamente infondato. Facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto esige una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, richiamando Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, la Corte di merito aveva escluso la riconducibilità del fatto alla fattispecie lieve, considerando che l’imputato gestiva una piazza di spaccio da oltre 700 giorni, con profitti tutt’altro che marginali. Trattandosi di un accertamento di fatto immune da illogicità manifesta, la valutazione non era censurabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, concernente il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato altresì dichiarato inammissibile. Sul punto, la Corte ha osservato che con l’appello non era stato dedotto alcun motivo in ordine alla determinazione della pena. In ogni caso, la Corte di merito aveva correttamente applicato il principio — richiamando Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo — secondo cui l’applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma postula la sussistenza di elementi di segno positivo, la cui assenza giustifica legittimamente il diniego.

In ragione della complessiva inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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