Inammissibile l’appello per motivi generici che non confutano la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. IV n. 4812 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti di forma dell’impugnazione, il motivo di appello è inammissibile per difetto di specificità quando si limiti a un’astratta elencazione delle norme invocate e dei relativi principi giurisprudenziali, senza enunciare gli argomenti del giudice di primo grado e le ragioni di fatto o di diritto per cui non se ne condivide la valutazione. Il requisito dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., come trasfuso nel comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, impone che il ricorrente prenda posizione sugli specifici passaggi della motivazione impugnata, così da porre il giudice in condizione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato. Il metro di valutazione dell’appello resta meno stringente di quello del ricorso per cassazione, ma non si esaurisce nella mera contestazione del decisum.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002. Secondo l’accusa, l’imputato aveva falsamente dichiarato, nell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, redditi familiari inferiori a quelli effettivamente percepiti.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi con cui era stato chiesto il proscioglimento per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per avere la Corte di appello dichiarato inammissibili i motivi relativi alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ricostruisce la nozione di specificità dei motivi di appello muovendo dall’art. 581 cod. proc. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017, che condiziona l’ammissibilità dell’impugnazione all’indicazione delle “ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta”.

La ratio delle preclusioni risiede nell’esigenza di perimetrare l’esatto tema devoluto, evitando impugnazioni meramente dilatorie e consentendo al giudice di individuare contenuto e finalità dei rilievi. Il requisito è integrato quando siano indicate, almeno nelle linee essenziali, le ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di secondo grado rispetto alle valutazioni del primo, che devono essere espressamente confutate o sovvertite sul piano logico o giuridico.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui l’appellante non può limitarsi a contestare il decisum con considerazioni generiche e astratte, dovendo contrapporre argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione o concreti elementi fattuali pertinenti. Il metro di valutazione dell’appello è meno stringente di quello del ricorso per cassazione, in ragione del carattere devolutivo del gravame (richiamata Sez. IV n. 46486 del 2012). Tali principi sono stati trasfusi nel comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che i motivi di appello si limitavano a un’astratta elencazione delle norme e dei principi giurisprudenziali, senza enunciazione degli argomenti contrari del giudice di primo grado né delle ragioni della critica. Quanto alla particolare tenuità, l’enunciato era generico ed eccentrico rispetto all’oggetto della contestazione; quanto alle attenuanti generiche, ci si limitava a invocarne l’applicazione per adeguare la pena al caso concreto.

La Corte territoriale, pur dichiarando l’inammissibilità, aveva motivato anche nel merito, richiamando l’intensità del dolo, la commissione del reato durante gli arresti domiciliari e i plurimi precedenti penali. A tale passaggio il ricorrente non ha contrapposto alcuna ragione, incentrando la censura solo sul profilo dell’inammissibilità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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