Cass. civ. Sez. V n. 27658 del 23.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27658/2026, depositata il 23/10/2026 (R.G. 8985/2018). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8985/2018 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’Avv. e dall’Avv.

– ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5229/03/2017, depositata in data 14 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2026 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. , con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di socio totalitario delle quote della società quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, maggiore reddito di capitale.

Oggetto: IRPEF 2007 – Avviso di accertamento – Preclusione art.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2025 – Effetti L’avviso traeva origine da altro atto impositivo, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società (atto notificato all’ente e non impugnato) per effetto della vendita di un immobile in data 29 gennaio 2007; il reddito non dichiarato andava considerato quale utile extracontabile (per oltre 900 mila euro) oggetto di distribuzione a favore del socio.

Il contribuente eccepiva la mancata distribuzione degli utili in suo favore e, in ogni caso, la destinazione, almeno in parte, del ricavato della vendita ad altri fini.

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone rigettava il ricorso.

2. Il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio evidenziando che dal 20 maggio 2007 non era più amministratore della società (il relativo verbale era depositato presso la Camera di Commercio il 9 agosto 2010, prima della notifica dell’avviso impugnato) e che, perciò, non aveva potuto produrre la documentazione attestante la diversa utilizzazione del corrispettivo del cespite alienato. Solo nelle more del giudizio aveva avuto la disponibilità materiale di alcune fatture (allegate all’atto di appello), che dimostravano l’esecuzione di lavori di ristrutturazione sull’immobile venduto (per quasi 500 mila euro).

La CTR rigettava il gravame: riteneva, in particolare, tardiva (stante la preclusione maturata ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973) la documentazione prodotta solo in iudicio dal contribuente.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 16 ottobre

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensi dell’articolo primo comma, l’«erronea interpretazione del disposto dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973»; sostiene che la preclusione di cui alla citata norma non impedisce il deposito in giudizio di documentazione, della quale la parte deduca di essere entrata in possesso solo successivamente alla richiesta dell’A.F. in sede di contraddittorio preventivo; sostiene, poi, che la norma si applica esclusivamente ‘al soggetto che è diretto destinatario dell’obbligo di esibizione e consegna dei documenti’ (nella specie, la società). Richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto applicativo della preclusione sancito dalla norma è l’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze del suo inadempimento, ed afferma che nella specie l’Agenzia non aveva provato di aver chiesto al contribuente la consegna della documentazione.

Il motivo è fondato. tema accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, assolve alla funzione di assicurare – in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio: essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dal quinto comma del citato art. 32, depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile (ex plurimis, Cass. 06/10/2021, n. 27045; Cass. 11/02/2021, n. 3442; Cass. 03/05/2019, n. 11608; Cass. 22/06/2018, n. 16548; Cass. 19/06/2018, n. 16106; Cass. 09/11/2016, n. 22745; Cass. 14/05/2014, n. 10489).

Nel puntualizzare la diversità tra i precetti dettati dal quarto e dal quinto comma dell’art. 32 in parola, questa Corte – con orientamento cui si intende dare continuità – ha affermato che la dichiarazione del contribuente che, in uno all’allegazione dei documenti esibiti fase amministrativa, impedisce l’inutilizzabilità deve essere fatta in maniera «chiara ed esplicita», nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, proprio perché essa non richiede la prova contestuale di non imputabilità della causa d’inadempimento, a differenza di quanto accade in caso di rifiuto ad esibire documentazione esplicitamente richiesta con l’invito a rispondere al questionario (così Cass. 30/12/2009, n. 28049: «diversamente opinando, il quinto comma vanificherebbe del tutto la norma contenuta nel comma precedente»; conformi, Cass. 21/03/2018, n. 7011; Cass. 01/08/2019, n. 20731).

La previsione “formale” di cui al quinto comma della disposizione in esame – che trova puntuale corrispondenza, in materia di IVA, nell’art. 53, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – comporta che, a seguito della dichiarazione necessariamente resa dal contribuente nel libello introduttivo competa all’autorità giudiziaria (ex officio, anche in assenza di eccezione dell’A.F.) il vaglio sulla regolarità dei documenti e delle loro modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità delle dichiarazioni “di non aver potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa a lui non imputabile” (da ultimo, Cass. 10/03/2021, 3. La disciplina in esame ha di recente superato il vaglio di costituzionalità; con la sentenza n. 137/2025 del giudice delle leggi sono state, infatti, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla CGT-1 di Roma, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici – dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabiliscono la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria richiesto contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Poiché la non utilizzabilità degli elementi informativi – già oggetto, nel diritto vivente, di un’interpretazione restrittiva – produce non solo preclusioni di natura processuale ma anche riflessi sul piano sostanziale, l’interpretazione delle disposizioni censurate deve renderle del tutto estranee alla portata del principio nemo tenetur se detegere, che costituisce un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e del giusto processo, per cui sottostanno al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Questi principi risultano rispettati nella misura in cui l’inutilizzabilità degli elementi informativi costituisce uno strumento finalizzato a spingere il contribuente a cooperare all’attività dell’amministrazione finanziaria, nell’ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria. Ne discende che la previsione censurata deve essere interpretata in senso fortemente restrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente la portata applicativa. In particolare, si deve ritenere, valorizzando l’espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Devono, pertanto, essere esclusi dall’ambito applicativo della sanzione dell’inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente.

Infine, nella medesima prospettiva, e in forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, deve anche essere ampliato il principio per cui non possono essere richiesti documenti informazioni possesso dell’amministrazione finanziaria.

Si è, poi, ulteriormente precisato che nella Costituzione il dovere tributario è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali sia gran parte di quelli civili. Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene pertanto al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce. È in questo mutato contesto costituzionale che ruotano i richiami, già operati dalla Corte costituzionale, alla collaborazione nei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e il privato, quando siano in gioco gli obblighi di solidarietà politici, economici e sociali (art. 2 Cost.), tra i quali quelli in materia tributaria e al fatto che il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l’inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza (da ultimo, Cass. 25/05/2026, n. 16545).

4. Degli enunciati principi di diritto non ha fatto buon governo la sentenza impugnata.

La CTR ha, infatti, ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti solo in iudicio dal contribuente senza verificare, nell’ordine: a) se l’invito fosse stato rivolto al contribuente (e non, ad esempio, alla società); b) se il questionario contenesse l’invito specifico al deposito dei documenti ed atti idonei a contestare la pretesa erariale; c) se la documentazione prodotta iudicio (indubbiamente avente contenuto unicamente favorevole al contribuente) potesse trovare ingresso nel giudizio o perché il ricorrente aveva, in sede di ricorso in primo grado, dichiarato di non aver potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa a lui non imputabile oppure perché, in sede di appello, aveva dedotto di esserne venuto in possesso solo successivamente all’introduzione della lite, senza colpa. La necessità della deduzione in sede contenziosa della causa non imputabile ostativa all’ottemperanza all’invito dell’A.F. si giustifica (e, ad un tempo, si correla) con l’ineludibile controllo (esercitabile anche in via officiosa) dell’autorità giudiziaria sulla ricorrenza e sulla plausibilità di circostanze, non ascrivibili ad un contegno o atteggiamento psicologico del contribuente, giustificanti la mancata evasione della richiesta amministrativa dell’Ufficio.

5. In definitiva il ricorso va accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, perché proceda al nuovo esame ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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