Cass. civ. Sez. V n. 27867 del 27.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27867/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 61/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto:
PREAVVISO
ISCRIZIONE
IPOTECARIA.
CC 15 ottobre ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 61/2024 R.G., proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrentecontro -intimataavverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;
FATTI DI CAUSA
impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ragusa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale da Riscossione Sicilia s.p.a. in data 19 giugno 2015, ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. L’atto recava l’intimazione di pagamento delle somme dovute in base a ventisei cartelle esattoriali precedentemente emesse a suo carico, riguardanti anche crediti di natura tributaria. 1.1 La ricorrente eccepiva, fra l’altro, il difetto di motivazione della comunicazione preventiva e degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti tributari sottesi e l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973.
2. Il giudice adìto accoglieva parzialmente il ricorso e annullava il preavviso di iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti portati da sette delle cartelle presupposte, dei quali riteneva maturata la prescrizione estintiva.
3. La Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 4848/2023 del 7 giugno 2023, accoglieva l’appello della parte privata, riformava la decisione di primo grado e annullava integralmente l’atto impugnato.
4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), subentrata ex lege a Riscossione Sicilia s.p.a. nello svolgimento delle attività a quest’ultima precedentemente affidate, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
5. Il ricorso è stato notificato ad presso l’indirizzo digitale dell’avv. , indicato nella sentenza impugnata quale suo difensore nel giudizio d’appello. L’intimata non ha svolto difese.
6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità, perché assistita motivazione incomprensibile insanabilmente contraddittoria.
2. Il ricorso è fondato. 2.1 Dopo aver premesso nella narrativa della sentenza che con il ricorso introduttivo del giudizio era stata impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. la CGT di secondo grado ha richiamato il seguente principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 12876/2021: «[…] sebbene l’iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del Dpr 602/1973 non costituisca atto di espropriazione forzata e possa, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, per converso, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, dev’essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni: con la precisazione che ne consegue la fondatezza del ricorso con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (come appunto l’art. 50, comma 2, del Dpr lamenti nella sostanza l’omessa attivazione contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia […]». In applicazione di tale principio, ha affermato doversi fare luogo a una «declaratoria di nullità dell’iscrizione ipotecaria in questione», non risultando, caso specie, attivato contraddittorio endoprocedimentale.
Nel susseguente dispositivo ha, però, dichiarato «[…] nulla la comunicazione preventiva di iscrizione [di] ipoteca in contestazione». 2.2 Da quanto precede emerge che la motivazione della sentenza impugnata è perplessa e irriducibilmente contraddittoria. Invero:
– la CGT di secondo grado ha imperniato le proprie conclusioni sull’omessa attivazione contraddittorio anteriore all’iscrizione ipotecaria, ma ha poi dichiarato nullo il diverso atto costituito dalla comunicazione preventiva;
– dalla lettura della sentenza non è possibile comprendere se, in base all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, l’atto impugnato da sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oppure la successiva iscrizione di ipoteca, se mai avvenuta;
– la sentenza impugnata richiama interamente il dictum della citata sentenza n. 12876/2021, che riguarda esclusivamente l’iscrizione ipotecaria.
Tale precedente pertanto, inidoneo giustificare l’annullamento della comunicazione preventiva disposto nel caso di specie. 2.3 Nel descritto contesto, l’incerta individuazione dell’atto impugnato impedisce di ricostruire l’iter logico-giuridico seguìto dal collegio di seconde cure nella formazione del proprio convincimento, poiché il richiamo al precedente di legittimità potrebbe avere senso soltanto ove l’atto impugnato fosse l’iscrizione ipotecaria, non anche ove fosse la comunicazione preventiva.
3. In definitiva, la perplessità e l’irriducibile contraddittorietà dell’apparato argomentativo integrano una grave anomalia motivazionale e determinano la nullità della decisione per inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., secondo il consolidato orientamento nomofilattico formatosi a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. 3.1 Va, pertanto, disposta la cassazione della gravata sentenza. 3.2 Non sussistono i presupposti per la decisione nel merito, pur sollecitata dalla parte pubblica, poiché ha dedotto con il ricorso in appello ulteriori questioni rimaste assorbite nella decisione dei giudici a quibus, come risulta dalla lettura dell’atto, acquisito al fascicolo processuale. 3.3 La causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e fornisca una motivazione congrua. 3.4 Al giudice di rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.