Riparto di giurisdizione e contestazioni sulla notifica della cartella esattoriale nel pignoramento (Cass. civ. Sez. 5 n. 4517 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria è dato dalla natura delle questioni dedotte: spetta al giudice tributario la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla valida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di adempimento, ovvero, in caso di notifica omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, fino all’atto esecutivo. La valutazione della sussistenza della giurisdizione deve essere effettuata ex ante, sulla base della natura delle contestazioni proposte, e non può essere condizionata dalla loro eventuale risoluzione incidenter tantum nel merito.
Il Fatto
Il contribuente, uno studio associato, aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un atto di pignoramento notificato dall’agente della riscossione nelle forme dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, deducendone l’illegittimità per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento costituenti atti presupposti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, pronunciando sull’appello dell’agente della riscossione, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che le controversie relative ad atti successivi alla notifica della cartella appartenessero alla giurisdizione ordinaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito che, ai fini del riparto di giurisdizione in materia di riscossione coattiva, la regola finale è stata chiaramente enunciata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21642 del 2021, alla quale le sezioni semplici devono attenersi, non occorrendo una nuova rimessione quando le Sezioni Unite si siano già espresse sulla medesima questione, affermando principi chiari e precisi idonei a orientare le sezioni semplici.
Applicando tale principio al caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che lo studio associato aveva contestato l’inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento. Trattandosi di fatti che incidono sulla pretesa tributaria in senso sostanziale e che si collocano prima dell’atto esecutivo proprio in ragione dell’omessa o invalida notifica degli atti prodromici, la controversia rientra nel perimetro di cognizione del giudice tributario.
Quanto ai rilievi formulati dal giudice di appello, secondo cui il contribuente non aveva disconosciuto la validità della documentazione attestante l’avvenuta notifica e che l’eventuale disconoscimento delle firme avrebbe richiesto la querela di falso, la Corte ha chiarito che tali questioni attengono al merito del giudizio e non possono influire sulla determinazione della giurisdizione, la quale va valutata ex ante con riguardo alla sola natura delle domande proposte. Né rileva l’asserita definitività delle cartelle, contestata proprio attraverso l’impugnazione dell’atto esecutivo. In conclusione, il ricorso è stato accolto, con dichiarazione della giurisdizione del giudice tributario e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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