Cass. pen. Sez. VI n. 37344 del 26.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37344/2026, depositata il 26/10/2026 (R.G. 19448/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Francesca Zavaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da avverso la sentenza del 11/02/2026 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Andrea Natale; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 10/12/2019, di condanna del ricorrente per i delitti previsti dall’art. 337 cod. pen. e dall’art. 343 cod. pen., commessi nel corso dell’udienza celebrata in data 22/12/2017, aggravati per effetto del riconoscimento di effetto alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di affrontare il secondo motivo di appello, con il quale era stata dedotta l’assenza dell’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 343 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (art. 337 cod. pen.). La condotta che è stata qualificata come violenta e capace di coartare la volontà dei pubblici ufficiali è consistita nel porre in essere atti di autolesionismo nel corso dell’udienza per la convalida dell’arresto. La condotta auto-lesiva non potrebbe essere qualificata come condotta invasiva della altrui sfera personale e, dunque, non potrebbe essere qualificata come violenta, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 cod. pen.
3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25/09/2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di affrontare il secondo motivo di appello, con il quale si deduceva l’assenza di elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 343 cod. pen.
Il ricorrente aveva dedotto con secondo motivo di appello il difetto di dolo. Le frasi ritenute oltraggiose sarebbero state pronunciate dall’imputato in udienza per la convalida dell’arresto, in concomitanza con una condizione di crisi legata alla necessità dell’imputato, tossicodipendente, di assumere la quotidiana dose di metadone; secondo l’appellante, il contesto avrebbe imposto di dubitare della coscienza e volontà della condotta delittuosa. Tali circostanze furono oggetto di specifica allegazione in sede di giudizio di primo grado e nei motivi di appello e i giudici di merito avrebbero trascurato di esaminare la relativa questione. La Corte di appello, pur dando atto di tale motivo di appello, non ha offerto una replica a tale doglianza. Di qui il vizio di mancanza di motivazione. Si tratta di motivo di ricorso fondato.
A prescindere o meno dalla fondatezza della prospettazione difensiva – compito che non può che essere affidato all’apprezzamento di fatto del giudice di merito – si deve qui rilevare che la questione fu effettivamente dedotta con il motivo di appello e che essa non è stata esaminata dalla Corte territoriale, nemmeno per ritenerla manifestamente infondata.
Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova perché prenda in esame il motivo di appello, relativo all’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 343 cod. pen.
2. Il secondo motivo è infondato.
Secondo il ricorrente, la condotta ascritta al ricorrente – consistita nel porre in essere atti di autolesionismo nel corso dell’udienza per la convalida dell’arresto – non può essere qualificata come condotta invasiva della altrui sfera personale e, dunque, non può essere qualificata come violenta ai fini dell’applicazione dell’art. Si tratta di motivo manifestamente infondato. In giurisprudenza si è già affermato che la minaccia di porre in essere atti di autolesionismo è qualificabile come forma di minaccia idonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale ai fini dell’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 337 cod. pen.: «Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che la stessa sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione» (Sez. 6, n. 44069 del 07/11/2024, Mohamib, Rv. 287297 – 01, in un caso in cui un detenuto, al fine di impedire agli agenti di polizia penitenziaria di avvicinarsi alla sua cella, aveva prospettato l’esecuzione di gesti autolesivi con una lametta; in senso conforme, cfr. anche Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, El, Rv. 268719 – 01; Sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009, M, Rv. 246675 – 01; Sez. 6, n. 4929 del 17/12/2003, Moraes, Rv. 229511 – 01).
In secondo luogo, occorre considerare che la ricostruzione del fatto effettuata dai giudici – la cui congruenza non è posta in discussione nel ricorso – è tale da far ritenere che il ricorrente non si sia limitato a prospettare l’intenzione di compiere atti di autolesionismo, ma abbia anche tenuto un comportamento attivo, strattonando i carabinieri che provavano a disarmarlo, per togliergli l’oggetto con cui egli si stava ferendo. La condotta di strattonamento è impiego di energia fisica sull’altrui persona, qualificabile come atto violento e non come mero gesto reattivo di resistenza passiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B delle imputazioni con rinvio a altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 25/09/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.