Cass. pen. Sez. VI n. 37343 del 26.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37343/2026, depositata il 26/10/2026 (R.G. 18388/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Francesca Zavaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da avverso la sentenza del 14/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Andrea Natale; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lecce ha ritenuto responsabile dei delitti di peculato e di accesso abusivo a sistema informatico, condannandola, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Più in particolare, con conforme accertamento nei due gradi di giudizio, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che lavoratrice dipendente in una ricevitoria del autorizzata ad operare sul sistema di presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. gestione delle giocate (e, come tale, ritenuta incaricata di pubblico servizio), avrebbe fatto accesso abusivo al sistema informatico di gestione delle giocate del e, in un’unica giornata, avrebbe effettuato giocate per 108.000 euro, utilizzando indebitamente il denaro in cassa della ricevitoria, senza versare il corrispettivo e provocando alla propria datrice di lavoro un danno economico di circa 60.000 euro (corrispondente alla differenza tra le somme “giocate” e le vincite da esse derivanti, pari a “soli” 49.000 euro, rimessi dall’imputata a disposizione dell’esercizio commerciale).
2. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (art. 615-ter cod. pen.) e vizio di motivazione, posto che l’accesso al sistema telematico di gestione delle giocate del ascritto alla ricorrente non può considerarsi abusivo.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al «mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla contestata aggravante».
3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25/09/2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La ricorrente non solleva censure in ordine alla affermazione di responsabilità formulata in sede di merito con riferimento alla condanna per il delitto di peculato, commesso in data 19 dicembre 2018.
Si censurano, viceversa, le statuizioni dei giudici di merito in relazione alla condanna per accesso abusivo a sistema informatico o telematico, commesso sempre in data 19 dicembre 2018.
Deve, a questo punto, essere preliminarmente evidenziato che quest’ultimo reato non risulta estinto per prescrizione, poiché si deve tenere conto della sospensione del corso della prescrizione in pendenza del giudizio di appello, alla luce del dettato dell’art. 159 cod. pen., nella versione applicabile ratione temporis in ragione della data di commissione del reato. Infatti, «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, con approdo interpretativo ritenuto non contrastante con parametri costituzionali da Corte costituzionale, sentenza n. 38 del 2026).
2. Tanto chiarito in via preliminare, si deve passare all’esame dei motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale – può essere schematizzato come segue: (i) l’imputata era “abilitata” dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato ad accedere al sistema telematico di gestione delle giocate del (ii) nessuna norma vieta all’operatrice, autorizzata ad accedere al sistema, di effettuare le giocate nel proprio interesse; (iii) del resto, la motivazione è viziata, posto che la sentenza impugnata non individua quale norma o regolamento vieti all’operatore abilitato di effettuare giocate “in proprio”; (iv) ergo, al momento dell’accesso al sistema di gestione delle giocate, l’imputata ha effettuato un’operazione lecita e consentita, e non un accesso abusivo. Risulta, conseguentemente, irrilevante la condotta successiva dell’imputata (che non ha versato il corrispettivo della puntata).
2.2. Il Pubblico ministero ha chiesto di ritenere infondato il motivo ora in esame, alla luce dell’interpretazione consolidata dell’art. 615-ter cod. pen. (si evoca Sez. U. n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061).
2.3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.3.1. Va premesso che, alla ricorrente, è contestata la violazione dell’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen.
La contestazione di tale fattispecie aggravata si giustifica con il fatto che la persona autorizzata a raccogliere le giocate del è considerata persona incaricata di pubblico servizio (Sez. 6, n. 4937 del 30/04/2019, dep. 2020, Defraia, Rv. 278116 – 01; Sez. 6, n. 46954 del 21/05/2015, Bongiovanni, Rv. 265275 – Del resto, in questo giudizio, la sussistenza della qualifica soggettiva è non controversa, posto che è su tale presupposto che è stata riconosciuta la responsabilità dell’imputata per il delitto di peculato, con statuizione oramai irrevocabile alla luce della mancata impugnazione di tale statuizione da parte dell’imputata.
2.3.2. Alla luce della fattispecie in contestazione, per esaminare il primo motivo ricorso, necessario punto partenza rappresentato dall’insegnamento delle Sezioni Unite che – nell’offrirne l’esatta interpretazione – hanno affermato che «integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 – 01). In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che «non esce dall’area di applicazione della norma la situazione nella quale l’accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell’ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto a seguito di utilizzo di credenziali proprie dell’agente ed in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all’accesso ai dati, si connoti, tuttavia, dall’abuso delle proprie funzioni da parte dell’agente, rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l’azione nell’assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, cit., considerato in diritto n.7). Ciò in ragione del fatto che l’agire della persona che riveste la qualifica soggettiva «deve essere indirizzato alle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è instaurato: doveri a cui sono correlati i necessari poteri e l’utilizzo di pubbliche risorse, traducendosi in abuso della funzione, nell’eccesso e nello sviamento di potere la condotta che si ponga in contrasto con le predette finalità istituzionali. Condizioni e doveri che, se connotano in primo luogo la figura del pubblico ufficiale, sia o meno legato all’amministrazione da rapporto organico, ma dotato di poteri autoritativi, deliberativi certificativi, considerati anche disgiuntamente loro, contraddistinguono anche quella dell’incaricato di pubblico servizio, la cui figura è connessa allo svolgimento di un servizio di pubblica utilità presso soggetti pubblici» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, cit., considerato in diritto n.12).
2.3.3. Questa premessa interpretativa sull’interpretazione da dare all’art. 615-ter, secondo comma n. 1, cod. pen. – letta in sinergia con la disciplina normativa che regolamenta il gioco del e il sistema di raccolta delle giocate – porta a ritenere infondato il ricorso.
La persona autorizzata a raccogliere le giocate del è ritenuta incaricato di pubblico servizio poiché «il denaro incassato dall’agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione» (Sez. 6, n. 4937 del 30/04/2019, dep. 2020, Defraia, Rv. 278116 – 01; Sez. 6, n. 46954 del 21/05/2015, Bongiovanni, Tali affermazioni giurisprudenziali si pongono in linea di coerenza con le fonti che regolano il gioco del Vengono, anzitutto, in rilievo gli articoli 2 e ss. della legge 2 agosto 1982, n. 528 sull’ordinamento del gioco del (di seguito riportati nella versione vigente al momento del fatto, ossia al 19 dicembre 2018). L’art. 4, primo comma, ribadendo concetti già espressi dall’art. 2, secondo comma, prevede che «il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell’emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite»; il secondo comma del medesimo articolo dispone che «le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l’impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l’avvenuta giocata».
Le predette disposizioni di rango primario debbono poi essere lette con le disposizioni di rango regolamentare dettate dal d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull’ordinamento del gioco del Tra le varie disposizioni possono essere qui menzionate le previsioni: (i) dell’art. 3 (che disciplina la modalità raccolta delle giocate tramite impiego apparecchiature automatizzate, con trasmissione dei dati relativi alle giocate al centro di elaborazione); (ii) dell’art. 6 (che regolamenta la “ripartizione in sorti delle giocate”, dettando disposizioni che impongono la coerenza tra la accettazione delle giocate e la somma delle poste scommesse sulle “singole sorti”, tanto da prevedere che – ove coerenza non vi sia – sorga, a seconda dei casi, un diritto del giocatore al rimborso della somma scommessa o una redistribuzione proporzionale della giocata sulle singole “poste”); (iii) dell’art. 23 (che, nel regolare il funzionamento dell’estratto conto, che regola i rapporti tra il raccoglitore della giocata e l’Erario, prevede che il predetto estratto conto sia elaborato proprio sulla base delle risultanze del sistema informatico, in cui sono annotati, tra l’altro, il numero e gli importi delle giocate, l’aggio di spettanza del raccoglitore, numero e importo delle vincite pagate e, infine, l’importo netto che il raccoglitore deve versare all’Erario); (iv) dell’art. 24 (che dispone tempi e modi del versamento che il raccoglitore deve effettuare all’Erario delle somme risultanti “a suo debito” sulla scorta dell’estratto conto elaborato ai sensi dell’art. 23).
2.3.4. Il dettato normativo sopra schematicamente tratteggiato porta ad una conclusione: il sistema del gioco del è suddiviso in una pluralità di fasi, tra loro intrinsecamente connesse e, tutte, volte a soddisfare una triplice esigenza: la soddisfazione della platea degli utenti giocatori, del diritto dei raccoglitori ad ottenere il proprio “aggio”, dell’interesse dell’Erario ad incamerare le somme provento del gioco del una volta scomputate le vincite e le somme dovute alle ricevitorie.
A ben vedere, è proprio l’ultimo degli interessi menzionati a qualificare come di rilievo pubblicistico l’attività dei raccoglitori delle giocate del Il funzionamento di tutto l’articolato sistema è assicurato proprio dall’uso regolare del sistema telematico, posto che è esso che assicura la possibilità di elaborare efficacemente quanto compete a ciascuno degli attori coinvolti nel gioco 2.3.5. In tale prospettiva, la decisione dei giudici di merito si sottrae alle censure sviluppate nel primo motivo di ricorso.
In un sistema di gioco in cui le fasi di raccolta delle giocate, inserimento delle puntate nel sistema telematico, elaborazione delle somme distribuite ai vincitori sono intrinsecamente collegate tra loro e risultano funzionali anche a elaborare le somme dovute all’Erario, la condotta di chi acceda al sistema per inserire delle scommesse, senza avere incassato la somma giocata, frustra gli interessi dell’Amministrazione pubblica, posto che tale condotta genera contabilmente un credito erariale che non corrisponde ad un reale flusso di danaro e che, dunque, è esposto ad un elevato rischio di frustrazione degli interessi dell’Erario stesso. Laddove, poi, l’inserimento di una scommessa nel sistema telematico senza che ad essa corrisponda l’incasso della somma giocata si ripeta in modo sistematico e programmatico (come avvenuto nel caso di specie, ove l’imputata ha inserito nel sistema telematico giocate per 108.000 euro, senza corrispondere le somme), ecco che l’apprezzamento di fatto formulato in sede di merito risulta non manifestamente illogico, laddove si è ritenuto che l’accesso al sistema telematico da parte dell’imputata sia avvenuto “per ragioni ontologicamente estranee a quelle per le quali è autorizzato l’accesso al predetto sistema”. Trattandosi di apprezzamento di fatto fondato su dati non travisati e formulato in termini tutt’altro che illogici, la motivazione resa sul punto si sottrae al sindacato di legittimità.
Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al «mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla contestata aggravante». Si sostiene nel ricorso che i giudici abbiano sottovalutato – se non del tutto trascurato – la ludopatia dell’imputata; si denuncia il fatto che «i giudici di merito, nel motivare la scelta del trattamento sanzionatorio e quindi escludendo la prevalenza delle attenuanti, hanno omesso di confrontare l’aspetto irrefrenabile e non controllabile della condotta con l’intensità del dolo».
3.2. Il Pubblico ministero, nella requisitoria, ha sollecitato la declaratoria di manifesta infondatezza di tale motivo di ricorso, avendo i giudici di merito offerto articolata e completa motivazione, con argomenti non manifestamente illogici delle scelte operate in punto di trattamento sanzionatorio.
3.3. Il motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e per genericità. Va premesso che il delitto di peculato e quello di accesso abusivo a sistema informatico sono stati ritenuti delitti esecutivi di un medesimo disegno criminoso. Il reato più grave del cumulo giuridico stabilito ai sensi dell’art. 81 cod. pen. è stato individuato in quello di peculato che è stato contestato in forma non aggravata.
Conseguentemente, il calcolo della pena effettuato in sede di merito (i) ha preso le mosse dalla determinazione della pena inflitta per il reato più grave (determinata nella misura minima edittale di anni quattro di reclusione); detta pena, poi, (ii) è stata ridotta ad anni tre di reclusione, per effetto della riduzione sulla pena base in conseguenza dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche (con entità della riduzione che, pur non avvenuta nella massima estensione, non è stata oggetto di censure in sede di ricorso); detta pena, quindi, (iii) è stata poi aumentata di mesi tre di reclusione per effetto dell’aumento per la continuazione con il reato satellite; (iv) la pena è stata poi ridotta di un terzo per effetto della diminuzione di pena connessa alla scelta del rito abbreviato, con condanna alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione.
3.4. In questa prospettiva, si palesa l’infondatezza della doglianza dell’imputata, che lamenta il fatto che le predette attenuanti non siano state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di reato continuato, «il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev’essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati “satellite” al solo fine della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del “favor rei” e di legalità» (Sez. 2, n. 16352 del 29/02/2024, L., Rv. 286295 – 01).
Nel caso in esame, correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto non necessario esplicitare l’esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo (posto che, rispetto al reato più grave del cumulo giuridico, non vi erano bilanciamenti da effettuare). È ben vero che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, in astratto, assumere incidenza sulla misura dell’aumento per la continuazione con il reato satellite aggravato (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D’agostino, Rv. 272567 – 01; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di, Rv. 260057 – 01; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gelao, Rv. 258348 – 01); tuttavia, il ricorso non prospetta la censura nei termini sopra indicati (non censurando esplicitamente la commisurazione dell’aumento), né esplicita le ragioni per cui detto aumento avrebbe dovuto essere inferiore (essendo esso già contenuto, ove si tenga conto della pena edittale del reato di accesso abusivo a sistema informatico e ove si consideri la misura della pena base determinata per il reato più grave del cumulo giuridico).
La censura formulata nel secondo motivo è dunque inammissibile.
4. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/09/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso