Contributo di solidarietà e quota pensionistica: inammissibile il ricorso della Cassa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32464 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti non può adottare, sia pure per assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre ai sensi dell’art. 23 Cost. È parimenti escluso il potere della Cassa di incrementare il numero degli anni reddituali da porre a base della quota pensionistica per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1.1.2007, né le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 mutano tale conclusione. L’azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito.

Il Fatto

Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità sia delle modalità di computo adottate dalla Cassa per la liquidazione del trattamento pensionistico del controricorrente, quanto alla quota A calcolata sugli ultimi quindici anni di reddito anziché sui venti considerati dall’ente, sia della trattenuta operata sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà. In entrambi i casi il giudice di primo grado aveva condannato la Cassa alla restituzione degli importi riferiti ai dieci anni antecedenti alla notifica del ricorso.

La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame dell’ente, confermando la decisione e aderendo all’orientamento della Suprema Corte. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il controricorrente ha resistito con controricorso. All’esito di una proposta di definizione agevolata è stata chiesta la decisione ai sensi dell’art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, investono il computo degli anni reddituali e la legittimità del contributo di solidarietà. La Corte li dichiara inammissibili alla stregua dell’orientamento consolidato, che ha già offerto risposta esaustiva a tutti gli argomenti addotti.

Il Collegio richiama le enunciazioni della Corte costituzionale n. 173 del 2016 e ribadisce che la Cassa non può adottare provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si traducano in una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge dall’art. 23 Cost. A tale conclusione non si sottrae la posizione dell’ente, la cui autonomia è reputata irrilevante, né assumono valenza decisiva le richiamate previsioni del 2006 e del 2013.

Il terzo motivo è del pari inammissibile. L’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è assoggettata alla prescrizione decennale, perché difettano i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito cui è correlata l’applicazione del termine quinquennale.

Il quarto motivo, che censura l’omessa pronuncia sulla debenza del contributo di solidarietà nella misura dell’uno per cento per il biennio 2012-2013, è inammissibile, poiché dal complessivo tenore della sentenza d’appello emerge un rigetto implicito della questione.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese secondo soccombenza, distratte in favore del difensore antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, trova applicazione l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.: la ricorrente è condannata a pagare una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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