Iscrizione alla Cassa geometri dovuta per il solo fatto dell’iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8822 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. Dal momento in cui il geometra sceglie liberamente di iscriversi all’albo assume obblighi di solidarietà endocategoriale, dai quali non può sottrarsi. Sono irrilevanti la natura occasionale dell’attività e la mancata produzione di reddito, né la mera iscrizione ad altra gestione INPS impedisce l’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Le previsioni regolamentari della Cassa costituiscono legittima espressione dell’autonomia regolamentare dell’ente e delimitano l’obbligo contributivo e i presupposti delle esenzioni.
Il Fatto
La Cassa geometri emetteva una cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi minimi, soggettivi e integrativi, oltre accessori. Il professionista proponeva opposizione davanti al Tribunale di Como, che l’accoglieva annullando la cartella.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 200 del 2019, respingeva il gravame della Cassa, ritenendo presupposto indefettibile dell’iscrizione l’esercizio con carattere di continuità dell’attività libero professionale e reputando la regolamentazione secondaria non abilitata a incidere sulla disciplina dei contributi dettata dalla fonte primaria. Di qui il ricorso per cassazione della Cassa, articolato in tre motivi, e la resistenza del professionista con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro inscindibile connessione, e li ritiene fondati. Il fulcro della decisione è la qualificazione del presupposto dell’obbligazione contributiva. La Corte richiama il proprio orientamento costante secondo cui, ai fini dell’iscrizione e della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale: chi sceglie di iscriversi assume obblighi di solidarietà verso i colleghi, che importano il pagamento di una contribuzione minima (Cass., sez. lav., n. 28188 del 2022).
Risultano perciò irrilevanti la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé d’ostacolo all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. L’art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce l’iscrizione obbligatoria per i geometri iscritti all’albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
La Corte precisa che tali previsioni definiscono il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi della legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., n. 4568 del 2021). L’imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti che non svolgano attività continuativa, e l’individuazione dei presupposti del carattere continuativo, non comportano l’estensione dell’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti (Cass., sez. lav., n. 30191 del 2024). Il principio è desumibile dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, poi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995.
La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui reputa contra legem le previsioni regolamentari che la Corte ha qualificato come legittima espressione dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della privatizzazione. Sono proprio tali previsioni a delimitare l’obbligo contributivo e i presupposti delle esenzioni. L’erronea premessa argomentativa si riverbera sul vaglio della pretesa: si dovrà esaminare l’opera prestata dal professionista senza arrestarsi al compimento degli atti tipici, poiché rileva che le cognizioni tecniche dell’iscritto influiscano sull’attività complessivamente intesa e siano legate da un’oggettiva connessione (Cass., sez. lav., n. 14684 del 2012; Cass., sez. VI-L, n. 32229 del 2022).
Da tali rilievi discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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