Passaggio di fascia stipendiale scuola al termine dei periodi previsti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1003 del 18.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio tra le posizioni stipendiali del personale del comparto scuola, disciplinato dall’art. 79 del CCNL 29 novembre 2007 e dalla Tabella 2 cui la norma rinvia, si acquisisce solo al termine dei periodi previsti dalla medesima tabella, ossia al compimento dell’intero arco temporale che delimita la fascia di appartenenza. Ne consegue che, per il passaggio dalla prima alla seconda fascia, individuata nella misura “da 3 a 8” anni, non è sufficiente il decorso dei 24 mesi di servizio, ma è necessario attendere il compimento del terzo anno di anzianità di servizio. L’interpretazione letterale e logico-sistematica della clausola contrattuale, letta in combinato disposto con la tabella, esclude che il periodo intercorrente fra il 24° mese e la maturazione del terzo anno possa essere collocato nella fascia successiva. Cass. n. 3247/2025 e Cass. n. 33054/2023 non offrono argomenti contrari, avendo interpretato una diversa contrattazione e risolto una questione differente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice del comparto scuola per il pagamento delle differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato a tempo determinato. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del Ministero, ma la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva rideterminato l’importo dovuto in misura minore, revocando il decreto ingiuntivo per la parte eccedente. La Corte territoriale era pervenuta a tale conclusione escludendo, da un lato, la computabilità dell’anzianità maturata prima del termine di recepimento della direttiva e, dall’altro, interpretando l’art. 79 del CCNL del 29.11.2007 nel senso che il passaggio alla fascia stipendiale successiva non matura al compimento di 24 mesi, ma al termine dell’intero periodo di permanenza nella fascia precedente, pari a 2 anni, 11 mesi e 29 giorni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso. Il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto l’anzianità dal 17.11.2000, è stato dichiarato inammissibile per carenza di specifica indicazione delle norme violate, requisito essenziale ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per verificare l’effettiva portata del giudicato invocato.
Il secondo motivo, relativo all’interpretazione dell’art. 79 del CCNL del 2007, è stato invece ritenuto infondato. La Cassazione ha richiamato il principio per cui i contratti collettivi nazionali, ex art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, sono direttamente interpretabili dal giudice di legittimità secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con priorità del dato letterale. Applicando tale criterio, la Corte ha rilevato che la clausola contrattuale, nel prevedere il passaggio di posizione stipendiale “al termine dei periodi previsti dalla allegata Tabella 2”, deve essere letta in combinato disposto con la tabella stessa, la quale delimita la prima fascia con gli estremi 0-2 e la seconda con l’anzianità da 3 a 8 anni.
Proprio la struttura della tabella, che fa partire la prima fascia dall’anno zero, rende evidente che il periodo tra il compimento dei 24 mesi e la maturazione del terzo anno di servizio deve essere ricondotto alla prima fascia. La tesi della ricorrente, che collocava il passaggio al primo giorno successivo al 24° mese, è stata giudicata contraria al tenore letterale della norma (“al termine” e non “all’inizio” dei periodi) e avrebbe stravolto la tabella, facendo iniziare la seconda fascia dal compimento del terzo anno e non da quello, come invece previsto, del secondo.
La Corte ha infine escluso che gli argomenti della ricorrente potessero trovare sostegno nelle pronunce Cass. n. 3247/2025 e Cass. n. 33054/2023, aventi ad oggetto una diversa contrattazione e la differente questione dell’individuazione del momento del passaggio in relazione alla data di assunzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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